TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-19, n. 202308592
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Pubblicato il 19/05/2023
N. 08592/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9796 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Martinsicuro, Comune di Alba Adriatica, Comune di Tortoreto, Comune di Pineto, Provincia di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Scire', 15, come da procure in atti;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Benozzo, Francesco Bruno, Lorenzo Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, del 16 marzo 2021, n. 97, che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Perforazione del pozzo denominato Donata 4DIR nella Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi B.C3.AS”, presentato dalla ENI S.p.A.;
- del parere della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3163 dell'8 novembre 2019;
- del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 30 marzo 2020, prot. n. 0011578-P;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Martinsicuro il 26/10/2022:
- del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 agosto 2022, n. 121 (doc. 1, pp. 8-13 e 23), recante “Proroga decennale, variazione programma lavori e riperimetrazione della concessione di coltivazione B.C3.AS della Società ENI S.p.A.”;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Cultura e di Eni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 15 luglio 2021, poi ritualmente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della controinteressata, gli Enti locali in epigrafe hanno impugnato i seguenti atti:
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, del 16 marzo 2021, n. 97 che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Perforazione del pozzo denominato Donata 4DIR nella Concessione di coltivazione di idrocarburi 3 liquidi e gassosi B.C3.AS”, presentato dalla ENI S.p.A. con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei, 1, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali ivi indicate, pubblicato sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica il 19 marzo 2021;
- il parere della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3163 dell’8 novembre 2019;
- il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 30 marzo 2020, prot. n. 0011578-P.
2. – I ricorrenti premettono di essere gli Enti esponenziali delle collettività incise dagli atti impugnati in quanto i rispettivi territori ricadono nella fascia costiera adriatica fra Abruzzo e Marche prospiciente la concessione per coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata B.C3.AS di cui ENI s.p.a. è titolare che, in tesi, interferirebbe con la “fascia di tutela” delle 12 miglia di distanza dalla costa di cui all’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006).
3. - Per la concessione in questione ENI s.p.a., in data 2 maggio 2018, aveva presentato l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di “ Perforazione del pozzo denominato Donata 4DIR nella Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi B.C3.AS ”;il 15 maggio 2018 era stata effettuata la pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di compatibilità ambientale sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica e della documentazione prodotta a corredo dall’istante;il 10 dicembre 2018 era stata effettuata una nuova pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero alla luce dell’ulteriore documentazione integrativa prodotta da ENI S.p.A. il 22 novembre 2018.
A seguito dei pareri positivi di alcuni degli Enti territoriali interessati, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, integrata dai rappresentanti delle Regioni Marche e Abruzzo, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con parere n. 3163 dell’8 novembre 2019.
Inoltre, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 11578 del 30 marzo 2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento.
Infine, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, ha emesso il D.M n. 97 del 16 marzo 2021, pubblicato il 19 marzo 2021.
4. – Il ricorso straordinario, poi trasposto, consta dei seguenti motivi.
1) Sull’illegittimità costituzionale dell’esclusione del procedimento de quo dall’ambito di applicazione della sospensione dei procedimenti volti al rilascio dei titoli minerari, prevista dall’art. 11-ter del decreto legge n. 135 del 2018 nelle more dell’adozione del PiTESAI.
I ricorrenti sostengono l’avvenuta violazione, da parte degli atti gravati, della norma in rubrica, che al comma 4 prevede che “ Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di: a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità .”
La medesima norma, al comma 3, prevede le seguenti deroghe: “ La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).”
I ricorrenti, dopo avere riprodotto nel motivo l’intero art. 11-ter del decreto legge n. 135 del 2018, espongono la tesi per cui, se è ragionevole –alla luce del complessivo tenore della norma- non sospendere l’attività di coltivazione e ricerca esercitata alla luce di concessioni già in essere, per cui i relativi titolari hanno già sostenuto ingenti investimenti, e se altrettanto ragionevole è sospendere i meri permessi di ricerca e prospezione, i cui titolari, invece, non hanno ancora sostenuto oneri significativi.
La doglianza dei ricorrenti si appunta quindi sul comma 8, per cui “Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI”.
Gli Enti in epigrafe, infatti, sostengono che “ se la concessione di coltivazione è solo richiesta, la posizione sostanziale dell’istante non differisce affatto da quella di colui che richiede un permesso di ricerca o di prospezione, in quanto non si sono ancora realizzate attività tali da comportare investimenti di particolare portata da parte dell’operatore. Inoltre, la disposizione – così congegnata – diventa irragionevole verso la propria stessa ratio: se infatti l’obiettivo è quello di congelare lo status quo delle attività minerarie nell’attesa della razionalizzazione della materia con il PiTESAI, la sospensione dei procedimenti avrebbe dovuto colpire tutti i titoli abilitativi e, anzi, avrebbe dovuto interessare a fortiori i procedimenti rivolti alle concessioni di coltivazione, le quali conducono allo sfruttamento del giacimento e, quindi, comportano attività ben più invasive rispetto a quelle meramente rivolte alla ricerca e alla prospezione ”.
L’illegittimità costituzionale della disposizione è dunque sostenuta dai ricorrenti alla luce di due parametri:
- sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto, da una parte, le disposizioni non riproducono la corretta scelta operata dal legislatore rispetto alla sospensione dei titoli (derogata solo quando vi sia già un legittimo affidamento dell’operatore economico);dall’altra, perché, nell’ambito della sospensione dei procedimenti, applicherebbe norme più rigide ai permessi di ricerca e di prospezione, che sono i titoli meno invasivi (non rilasciabili neppure se richiesti entro il termine di entrata in vigore della legge n. 12 del 2019), e perché attribuirebbe al richiedente la concessione di coltivazione una posizione privilegiata nonostante questi non abbia ancora maturato alcun legittimo affidamento in assenza di alcuna opera o infrastruttura già realizzata;
- alla luce dell’art. 97 Cost., in quanto la funzione del PiTESAI sarebbe “annichilita per effetto delle censurate disposizioni transitorie, che consentirebbero di agire in deroga alla pianificazione, tradendo la stessa ratio della sospensione funzionalizzata alla 15 pianificazione”.
2) Sul divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalle linee di costa.
I ricorrenti, dopo avere rassegnato la successione normativa in materia di fascia di rispetto marina entro la quale non è possibile procedere ad attività di coltivazione di idrocarburi, assumono che non risponderebbe al vero quanto ritenuto dal Ministero della Transizione Ecologica nel Decreto impugnato, per cui “l’intervento si colloca (…) nell’offshore antistante le Regioni Marche e Abruzzo ad una distanza di circa 27 Km (14,6 miglia marine) sa San Benedetto del Tronto”, in quanto l’area della concessione di coltivazione interesserebbe la fascia di tutela delle 12 miglia marine in violazione dell’art. 6, 16 comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Infatti, ciò emergerebbe sia dalla mappa presente sul sito internet dello stesso MISE, che dalla considerazione per cui la distanza recata dal decreto (27 Km, che equivarrebbero a 14,57 miglia nautiche) sarebbe quella che separa la linea di costa dalla piattaforma Emilio, la quale sarebbe sì collocata al di fuori della fascia di tutela delle 12 miglia marine;ma il punto di estrazione a cui arriverà il pozzo sarebbe collocato all’interno della predetta fascia di tutela;tanto si evincerebbe dallo Studio di Impatto Ambientale su “Modello Elasto-plastico di subsidenza” di ENI, che collocherebbe il “campo Donata” a 22 Km dalla costa, cioè a 11,87 miglia nautiche, e quindi all’interno della zona interdetta alle attività concernenti gli idrocarburi ai sensi del Codice dell’ambiente.
In questo senso sarebbe disatteso anche il parere n. 282\2012 reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, per cui, ove il nuovo intervento dia luogo “a nuovi titoli abilitativi, oppure a provvedimenti che comportino una modifica sostanziale del titolo abilitativo esistente, ad esempio riguardano l’ampliamento dell’area oggetto della stessa (ai sensi dell’art. 24 del DM 26 aprile 2010, tale ampliamento richiede l’espletamento di un procedimento analogo a quello richiesto per il rilascio di una nuova concessione), oppure siano diretti a variare o integrare significativamente il programma dei lavori a suo tempo approvato (cfr., in tal senso, l’art. 31, comma 4, del DM del 2010), si deve ritenere che i divieti introdotti dall’art. 2, comma 3, lett. h), del d.lgs. n. 128/2010 trovino piena applicazione”.
In subordine, i ricorrenti assumono che sarebbe ancora più palese l’intento elusivo del divieto di cui all’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, anche a voler considerare il singolo pozzo, anziché l’intera area in concessione, il riferimento per la determinazione della minima distanza dalla costa doveva essere il “fondo pozzo” (obiettivo) e non solo la “testa pozzo”.
3) Sull’omessa richiesta di parere alla Regione Abruzzo.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato inoltre emanato in violazione degli artt. 23, comma 4, e 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che richiedono l’acquisizione del parere delle Regioni interessate, in quanto il parere sarebbe stato richiesto alla sola Regione Marche, ma non anche alla Regione Abruzzo.
5. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 26 ottobre 2021, inoltre, gli Enti i epigrafe hanno impugnato il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 agosto 2022, n. 121 (doc. 1, pp.