TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400050
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 00050/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2023 REG.RIC.
N. 00161/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da J L e W E L, rappresentati e difesi dagli avvocati E P e R M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64;
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan - Servizio Edilizia e Urbanistica,
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan - Segretario Comunale,
non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2023, proposto da J L e W E L, rappresentati e difesi dagli avvocati E P e R M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64;
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan - Servizio Edilizia e Urbanistica,
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan - Segretario Comunale,
non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 160 del 2023:
I. per l’annullamento
A) - del “ Diniego alla richiesta di regolarizzazione urbanistica art. 129 LP 01/2008 per difformità sulla p.ed. 904 in C.C. Vigo di Fassa – VICH ” del 07.09.2023 pratica in ingresso n. 1016/2023 (L Joachim) del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan in persona del Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica, inviata e ricevuta a mezzo PEC il 07.09.2023;
B) - del “Riscontro a Vs. comunicazione pervenuta al protocollo in data 08.09.2023 n. 9395 – precisazioni in merito al diniego alla richiesta di regolarizzazione urbanistica art. 129 LP 01/2008 per difformità sulla p.ed. 904 in C.C. Vigo di Fassa – VICH e ingiunzione e rimessa in pristino – ordinanza n. 01/2023 ” del 06.10.2023 pratica in ingresso n. 1016/2023 (L Joachim) del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan in persona del Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica, inviata e ricevuta a mezzo pec il 06.10.2023;
C) di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti gli atti, operazioni e provvedimenti di cui alla pratica edilizia 1016/2023 con particolare ma non esclusivo riferimento:
1) al parere della CEC in seduta del 06/04/2023 di richiesta di integrazioni e al parere della CEC in seduta del 27/06/2023 comunicata agli interessati con nota in data 28 giugno 2023 n. 6495/6/3 di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale Trento n. 13/1993;
2) al mancato riscontro alle controdeduzioni pervenute agli atti del Comune con il prot. n. 7819 dd. 27/07/2023;
3) al parere della CEC espresso nella seduta del 18.08.2023 e comunicato con nota del 23 agosto 2023 prot. 8763/6/3;
4) alla Ordinanza n. 01/2023 avente ad oggetto l’Ingiunzione di rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire - provvedimento emesso dal funzionario tecnico abilitato responsabile del Servizio urbanistica e edilizia del Comune di San Giovanni di Fassa, in data 7 settembre 2023;
5) ad ogni atto operazione ispezione e sopralluogo ancorché non cogniti riguardanti la vicenda.
II. Nell’esercizio dei poteri di giurisdizione esclusiva su interessi legittimi e diritti soggettivi ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett f), c.p.a., per ordinare al Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan il rilascio del provvedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizio previo pagamento della sanzione dovuta per variazioni essenziali ovvero della sanzione dovuta per difformità parziali.
III. In via istruttoria, se ritenuto necessario, per ordinare all’Amministrazione l’esibizione di tutta la documentazione oggetto di causa.
IV. Per la “ dichiarazione e condanna del diritto al risarcimento del danno sia morale che biologico e di ogni altro tipo di danno materiale e immateriale derivanti dall’illecito comportamento di qualsivoglia organo del comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan ”.
Quanto al ricorso n. 161 del 2023:
I. Per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
A) - della Ordinanza n. 01/2023 consistente in ingiunzione di rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, emessa dal funzionario tecnico abilitato responsabile del Servizio edilizia e urbanistica del Comune di San Giovanni di Fassa/Sén Jan, in data 7 settembre 2023;
B) - del “ Riscontro a vs. comunicazione pervenuta al protocollo in data 08.09.2023 n. 9395 – precisazioni in merito al diniego alla richiesta di regolarizzazione urbanistica art. 129 lp 01/2008 per difformità’ sulla p.ed. 904 in c.c. Vigo di Fassa – Vich e ingiunzione di rimessa in pristino – ordinanza nr. 01/2023 ” del 06.10.2023 pratica in ingresso N. 1016/2023 (L Joachim) del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan in persona del Responsabile del Servizio edilizia e urbanistica, inviata e ricevuta a mezzo pec il 06.10.2023;
C) di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti gli atti, operazioni e provvedimenti di cui alla pratica edilizia 1016/2023 con particolare ma non esclusivo riferimento:
1) al parere della CEC in seduta del 06/04/2023 di richiesta di integrazioni e al parere della CEC in seduta del 27/06/2023 comunicata agli interessati con nota in data 28 giugno 2023 n. 6495/6/3 di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale Trento n. 13/1993;
2) al mancato riscontro alle controdeduzioni pervenute agli atti del Comune con il prot. n. 7819 dd. 27/07/2023;
3) al parere della CEC espresso nella seduta del 18.08.2023 e comunicato con nota del 23 agosto 2023 prot. 8763/6/3;
4) al provvedimento di diniego della sanatoria/regolarizzazione ai sensi dell’articolo 128 L.P. Trento n. 1/2008, emesso dal funzionario tecnico abilitato responsabile del Servizio Urbanistica e edilizia del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan in data 7 settembre 2023;
5) ad ogni atto operazione ispezione e sopralluogo ancorché non cogniti riguardanti la vicenda.
II. Per la condanna al risarcimento del danno da coltivarsi solo in caso di sospensione cautelare e comunque all’esito del giudizio.
III. In via istruttoria per disporre, ove necessario, Consulenza Tecnica di Ufficio per l’accertamento e la qualificazione dal punto di vista tecnico degli interventi realizzati ai fini del loro inquadramento nel regime della l.p. 1/2008 e l.p. 15/2015.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni di Fassa/Sén Jan;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il consigliere C A e uditi l’avvocato R M R per la parte ricorrente, nessuno intervenuto per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori J L e W E L, parte ricorrente nei ricorsi in esame, sono proprietari della p.ed. 904 e pp.ff. 1833 e 1831/2 C.C. Vigo di Fassa/Vich, site in località val del Popner o val de Gravò ad un centinaio di metri di distanza dal passo Carezza, immobili acquisiti nel 2017 dal precedente proprietario. In particolare, l’edificio intavolato come p.ed. 904 C.C. Vigo di Fassa/Vich è una “ Tieja dal fen ” di tipologia A2, ossia una baita da fieno, descritta nella scheda di censimento n. 112 del Patrimonio Edilizio Montano (PEM) comunale.
2. La collocazione dell’immobile in argomento in un contesto naturalistico di assoluto pregio, ha determinato la specifica tutela paesaggistica al quale è sottoposto e, in ragione della sua originaria destinazione, caratteristiche e natura, ne ha imposto la soggezione alle specifiche previsioni urbanistico-edilizie del Patrimonio Edilizio Montano, disciplina attuativa della disposizione dell’articolo 104 della legge provinciale urbanistica di Trento 4 agosto 2015, n. 15, secondo il quale “ Art. 104 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano - 1. I PRG disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell’esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. 2. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 1 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i PRG devono rispettare per consentire l’utilizzo non permanente a fini abitativi degli edifici. 3. Il PRG, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri del comma 2: a) individua gli edifici tradizionali montani esistenti o da recuperare rispondenti agli obiettivi del comma 1;b) definisce, anche per aree omogenee, i caratteri tipologici, gli elementi costruttivi, i materiali delle sistemazioni esterne, le modalità da osservare nell’esecuzione dei lavori e ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nei manuali tipologici del PTC;c) specifica i requisiti, compresi quelli di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l’utilizzo abitativo non permanente degli edifici, anche in deroga alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).