TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 2022-12-19, n. 202207688
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Pubblicato il 19/12/2022
N. 07688/2022 REG.PROV.CAU.
N. 13959/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13959 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D M, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Polizia Penitenziaria - Ministro della Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di non idoneità di Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, a firma del Segretario della commissione – Dirigente Agg. P.P. -OMISSIS-, del giorno 21.09.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa R P nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il contestato giudizio di non idoneità attitudinale, connotato da ampia discrezionalità, risulta sufficientemente motivato e che non risultano provati profili di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, non potendo, peraltro, rilevare le diverse conclusioni formulate dal perito di parte e comunque dovendo escludersi che gli accertamenti attitudinali siano suscettibili di ripetizione a parità di condizioni fuori dal contesto concorsuale (in termini, Cons. di Stato Sez. II, 15 febbraio 2022 n. 2132/2022);
Valutata nondimeno la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;