TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-12-02, n. 202101737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-12-02, n. 202101737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101737
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2021

N. 01737/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2021, proposto da
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E A S, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Lecce, via G. Paladini 50;

nei confronti

R.S.A. Casarano - Complesso Poliriabilitativo e Socio Sanitario Euroitalia, Euroitalia S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto del 11.5.2021 in riferimento alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal CODICI in data 3.4.2021 all'Azienda Sanitaria Locale ASL Lecce al fine di prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni inoltrate alla R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale Casarano - Complesso Poliriabilitativo e Socio Sanitario Euroitalia, Euroitalia s.r.l, sita in Casarano (LE) alla strada provinciale per Collepasso, ed in particolare:

1. protocolli e direttive per la prevenzione e per la cura delle infezioni da virus Covid 19, con particolare riferimento al blocco delle visite, ai provvedimenti nei confronti dei ricoverati sospetti, ecc);

2. documentazione comprovante la presenza del sistema di Risk Management nella struttura;

3. Documentazione riferita ad eventuali provvedimenti adottati da parte della ASL a tutela dei malati ricoverati;

con le seguenti motivazioni: la RSA residenza sanitaria assistenziale Euroitalia è una struttura privata gestita da Euroitalia s.r.l. e, pertanto, la documentazione richiesta è in capo alla citata Struttura e non in possesso di questa Azienda.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. R M P e udito per l’Asl Lecce il difensore avv. A. Micolani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’associazione ricorrente impugna silenzio rifiuto dell’ASL Lecce “ in riferimento alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal CODICI in data 30.4.2021 all’Azienda Sanitaria Locale ASL Lecce al fine di prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni inoltrate alla R.S.A. residenza sanitaria assistenziale San Vincenzo ed in particolare:

1. protocolli e direttive per la prevenzione e per la cura delle infezioni da virus Covid 19, con particolare riferimento al blocco delle visite, ai provvedimenti nei confronti dei ricoverati sospetti, ecc.);

2. documentazione comprovante la presenza del sistema di Risk Management nella struttura;

3. Documentazione riferita ad eventuali provvedimenti adottati da parte della ASL a tutela dei malati ricoverati ”.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 14 del d. lgs. n. 502/1992. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e del principio di buona amministrazione.

Ha chiesto pertanto la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della chiesta documentazione, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l’ASL Lecce ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza camerale del 25.11.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Premette il Collegio che, ai fini della decisione dell’odierna controversia, si terrà conto unicamente della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 30.4.2021, e reiterata in sede di ricorso, e non anche della documentazione richiesta per la prima volta soltanto con la proposizione dell’odierno giudizio.

3. Ciò premesso, il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.

In riferimento alla documentazione descritta sub 1) dell’istanza di accesso del 30.4.2021, e reiterata in questa sede, vi è stata ostensione da parte dell’Amministrazione, come da nota 15.6.2021 in atti.

Pertanto, il relativo capo di domanda va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente.

3. In relazione documentazione descritta sub 2) e 3) dell’istanza di accesso, e reiterata in questa sede, reputa il Collegio di aderire al precedente del TAR Piemonte, sent. n. 903/2020. Vi si afferma, condivisibilmente, che: “ Venendo all’esame del merito dell’actio ad exhibendum il Collegio ritiene che essa possa trovare solo limitato accoglimento per l’assorbente ragione che l’accesso documentale è accordato dall’ordinamento solo con riguardo a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, mentre la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2, comma 2 D.P.R. 184/2006). Nella specie, l’Azienda resistente dichiara di non detenere sotto alcuna forma i documenti elencati ai nn. 2-3-4-5-6 trattandosi di documenti organizzativi interni o gestionali della R.S.A., né l’Azienda sanitaria è tenuta ad elaborare siffatte informazioni estrapolandole da eventuali verbali ispettivi periodici ex art. 2, co. 2 cit. D.P.R.. Conseguentemente, il ricorso non può trovare accoglimento relativamente a queste classi di documenti.......... ” (cfr. altresì, in termini confermativi, TAR Lecce, II, sent. n. 1559/2021).

3. Per tali condivise ragioni, il relativo capo di domanda è infondato, e va pertanto rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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