TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-06, n. 202314785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-06, n. 202314785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314785
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 14785/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08513/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8513 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno e Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal Questore di Roma nei confronti del ricorrente, notificato al medesimo il 22 maggio 2019, con il quale è stato decretato che “l'istanza di rinnovo per lavoro autonomo di cui in premesse è rifiutata”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

-O-, cittadino egiziano, afferma di essere residente nel territorio italiano sin dal 1990, come da allegato certificato storico anagrafico;

di aver sposato una cittadina italiana il 24.10.1985;

di aver soggiornato sul territorio nazionale da più di dieci anni (in possesso dei requisiti previsti dalla legge, quali la possibilità di dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento);

di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica)

A causa di una grave crisi coniugale culminata nella sentenza di divorzio n. 17976 del 2017 del Tribunale Ordinario di Roma, ha presentato in ritardo (il 30.5.2016) istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui gli veniva comunicato l’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per il successivo 15.7.2016.

Nel frattempo, il ricorrente avrebbe smarrito il passaporto rilasciatogli dalla “Arab Republic of Egypt – Ministry of Interior” per cui non si sarebbe presentato all’appuntamento, per presentare richiesta all’Ambasciata egiziana per il rilascio di un nuovo passaporto, da esibire nel procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il nuovo permesso di soggiorno è stato emesso solo in data 28.9.2017 con scadenza al 26.9.2020.

Egli avrebbe presentato nuova istanza di rinnovo e gli veniva fissato appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione in data 7.6.2018, presso il quale si è recato.

Nella stessa data, tuttavia, l’Amministrazione ha emesso comunicazione ex art. 10 bis legge 240 del 1990, chiedendo all’interessato di rappresentare le cause di forza maggiore che gli avevano impedito di presentare tempestivamente l’istanza.

L’interessato segnalava l’intervenuto smarrimento del passaporto e rappresentava che il conseguente ritardo sarebbe dovuto alla necessità di richiedere un nuovo passaporto ed ai tempi burocratici dell’Ambasciata egiziana che avrebbero comportato una lunga attesa.

Tuttavia, il Questore di Roma con l’impugnato provvedimento del 24.4.2019 – notificato il successivo 22 maggio 2019 – decretava che “l’istanza di rinnovo per lavoro autonomo di cui in premesse è rifiutata”.

Avverso gli atti in epigrafe l’interessato ha quindi proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 4, del cd. Testo Unico Immigrazione. Difetto di motivazione. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Abnormità. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti.

Secondo l’amministrazione il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo non sarebbe giustificato, con conseguente rigetto dell’istanza.

Il termine fissato dall’art.5, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per la presentazione da parte dell’extracomunitario della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe tuttavia un termine ordinatorio-sollecitatorio e non perentorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazione di irregolarità; pertanto la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituirebbe ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo richiesto.

Infine, l’art. 5 del D.lgs. n. 268 del 1998 stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno viene rifiutato solo quando manchino o

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