TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202301138
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Sociale San Lorenzo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A C e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B e S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Conferenza Integrata della Zona Valtiberina, Comune di Sansepolcro, Comune di Anghiari, Comune di Monterchi, Comune di Badia Tedalda, Comune di Sestino, Comune di Caprese Michelangelo, Comune di Pieve Santo Stefano, Villaggio della Consolata s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 22.03.2023 a firma del Direttore della Zona Distretto Valtiberina e dell'allegata convenzione tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e la RSA e il Centro Diurno gestiti da parte ricorrente, nella specie dell’art. 8, ove sono previsti gli importi giornalieri con IVA inclusa ed è previsto che le quote sanitarie in RSA e per inserimento in Centro Diurno a carico dell'Azienda devono intendersi omnicomprensive di IVA, nonché di tutte le altre parti della convenzione ove viene ritenuto che il corrispettivo di parte sanitaria indicato sia comprensivo di IVA;
- della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 29.03.2023 a firma del Direttore Zona Distretto Valtiberina e dell'allegato accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e parte ricorrente, nella specie dell’art. 7, ove è previsto che la quota sanitaria per ricovero in RSA a carico dell'Azienda debba intendersi omnicomprensiva di IVA, nonché di tutte le altre parti dell'accordo ove viene ritenuto che il corrispettivo di parte sanitaria indicato sia comprensivo di IVA;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonché per la condanna dell'Azienda USL Toscana Sud Est, anche come Zona Distretto Valtiberina, a considerare e/o a ridefinire la quota di parte sanitaria per ricovero in RSA e Centro Diurno a carico dell'Azienda come al netto dell'IVA, nonché di tutte le Amministrazioni evocate in giudizio, e per quanto di competenza, ad adeguare l'accordo contrattuale e la convenzione a tal riguardo sottoscritti con la cooperativa ricorrente;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati col ricorso principale;
- della nota dell'Azienda