TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-29, n. 200900606
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N. 00606/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01134/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2009, proposto da:
E M, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Questore di Grosseto Nella Persona Pro Tempore in Carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto cat. A. 12/08 – imm. dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, del 09.10.2008, notificata in data 04.04.2009, con il quale il Questore della Provincia di Grosseto ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, proposta dalla ricorrente in data 07.06.2008 a mezzo Poste Italiane.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Grosseto Nella Persona Pro Tempore in Carica;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/07/2009 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, allo stato, non si ritiene sussistere il requisito del fumus boni iuris, posto che il ricorrente risulta essere stato condannato per un grave reato, e che il giudizio della p.a. è stato formulato considerando fatti obiettivamente documentati ed accertati,