TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-12-30, n. 202113641
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2021
N. 13641/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10792/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10792 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Mestichelli, con domicilio digitale come da Registri di giustizia e con domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio avv. Stefania Iasonna in Roma, via Monte Santo n. 68;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emesso da “p. il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Vice Direttore Generale con Funzioni Vicarie (-OMISSIS-)”, prot. N. -OMISSIS-, notificato in data 24.07.2013, nella parte in cui esso Ministero, fermo l’accoglimento della domanda di benefici ex art. 82 L. 388/2000, L. 302/90 e L. 407/98 e fermo l’avvenuto riconoscimento di esso come “vittima del dovere” per i due episodi traumatici del -OMISSIS-, ha posto a fondamento del decreto una valutazione medico-legale parziale e/o comunque incongrua (6%) delle menomazioni causalmente derivategli dai due episodi; e conseguentemente ha concesso, a titolo di “speciale elargizione”, una somma (€. 13.368,00) inferiore all’importo effettivamente spettante al ricorrente;
b) dell’Accertamento Sanitario – iniziato in data 13.02.2012 – e del Verbale Definitivo n. -OMISSIS-della CMO del Ministero della Difesa – Centro Militare di Medicina Legale di Roma, nella parte in cui essa CMO, (i) con riferimento a entrambi i due episodi traumatici, ha valutato in modo incongruo le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, (i) con riferimento all’episodio traumatico-OMISSIS-, ha riconosciuto le infermità riportate dal ricorrente solo in parte qua come “in nesso causale con l’evento traumatico”, nonché (ii) c) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo della posizione del ricorrente
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ai benefici di cui alla legge 302/90 e legge 407/98, come previsti dalla legge 388/2000, con riferimento a tutte le infermità riportate nei due eventi traumatici subiti come “vittime del dovere” e con corretta valutazione medico-legale di dette infermità, con ogni effetto giuridico ed economico consequenziale, oltre rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-, Maresciallo Capo dei Carabinieri, in servizio presso il -OMISSIS-, riferisce di aver proposto in data 06.10.2011 e in data 10.12.2011 istanze al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo ex art. 82 della legge n. 388 del 2000 (che richiama la legge n. 302 del 1990 e la legge n. 407 del 1998), in conseguenza di due distinti eventi avvenuti in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-, in cui lo stesso è rimasto ferito durante due operazioni di contrasto alla