TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2010-03-12, n. 201000621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2010-03-12, n. 201000621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201000621
Data del deposito : 12 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02848/2009 REG.RIC.

N. 00621/2010 REG.SEN.

N. 02848/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2848 del 2009, proposto da:
Consorzio Alpe Na.La, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C A Citterio in Milano, via Cerva, 30;

contro

Comunita' Montana Valchiavenna, rappresentata e difesa dall'avv. F V, con domicilio eletto presso Andreina Degli Esposti in Milano, via S.Barnaba, 30;

Comune di Samolaco, non costituito;

Comune di San Giacomo Filippo, non costituito;

Comune di Gordona, non costituito;

Consorzio Forestale di Prata Camportaccio, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione di esclusione parziale quanto all'intervento in tipologia A1 (manutenzione straordinaria) ponte di Piempo 17.06.2009 a prot. 5620 ;

della comunicazione di esclusione parziale tratto di viabilità tipologia A2 (realizzazione tratto di strada agro-silvo pastorale Corveggia ponte di Piempo) del 19.06.2009 a prot. 5621;

della comunicazione di esclusione parziale interventi sulla viabilità rimasti, del 03.07.2009 a prot. 6227;

della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 127 del 29.06.2009, con la quale il Consorzio veniva ammesso con riserva per interventi sull'acquedotto, tipologia B2;

del verbale di istruttoria 31.07.2009 di esclusione del Consorzio;

della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 147 del 31.07.2009, con la quale si approvava l'aggiornamento della graduatoria finale domande, misura 125B;

della deliberazione e comunicazione finale, missiva 05.08.2009 notificata al Consorzio Alpe NA.LA;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunita' Montana Valchiavenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Consorzio ricorrente impugna diversi provvedimenti con i quali la Comunità Montana, nell’ambito di un medesimo procedimento volto ad erogare contributi regionali volti allo sviluppo dell’agricoltura ed alla silvicoltura, ha respinto le sue domande di finanziamento per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando.

Contro i suddetti atti il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge in quanto il Consorzio richiedente avrebbe i requisiti stabiliti dalla legge per partecipare al bando.

II) Eccesso di potere per inconsistenza della motivazione.

La difesa della Comunità Montana chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei termini ad almeno uno dei controinteressati e di irricevibilità per tardività dell’impugnazione di alcuni dinieghi. Nel merito sostiene che alcuni tratti di strada per i quali è stato chiesto il finanziamento non sarebbero previsti dal Piano VASP, come prescritto dal bando. Per gli altri tratti di strada inseriti nel piano VASP e per l’acquedotto sussisterebbe inammissibilità per mancata impugnazione del successivo diniego a seguito di riesame in data 04.09.2009. Da ultimo esclude che il ricorrente abbia i requisiti soggettivi previsti dalla normativa e dal bando per partecipare al finanziamento.

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