TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-10-30, n. 202419091
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 19091/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7793 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
. del provvedimento di inidoneità, prot. n. 1397269, adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 29 aprile 2022, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «c oncorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020 » recante la seguente motivazione « “-O-” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 »;
- del verbale di valutazione psicopatologica emesso in sede concorsuale e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 24 maggio 2022, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: « -O- persistente » e nella misura in cui risulta essere sottoscritto dalla Dott.ssa Longobardi Raffaela, non facente parte della Commissione del concorso nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l'inidoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, conosciuti in data 24 maggio 2022 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 12 del bando con il quale è stato indetto il « concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020 » che ne disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui prevede che « i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza »;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle « Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020 » emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui prevedono che « il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e, in caso di inidoneità del candidato, comporta l'esclusione dal concorso »;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il « concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 »;
- dell'avviso relativo al diario della prova scritta del concorso alla quale sono stati ammessi i candidati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisica ed attitudinale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto e sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami del 6 maggio 2022, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 agosto 2023:
- della graduatoria finale di merito del « Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020 » pubblicata sul sito istituzionale dedicato alla procedura in oggetto in data 6 giugno 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;
- del decreto di approvazione della citata graduatoria finale di merito del 5 giugno 2023, pubblicato sul sito istituzionale dedicato alla procedura in oggetto in data 6 giugno 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;
- dell'avviso relativo alle procedure di attagliamento pubblicato dalla procedente in data 6 giugno 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -O- ha impugnato la sua esclusione dal “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020, disposta dall’amministrazione in ragione del giudizio di non idoneità espresso dalla competente