TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-10, n. 201503954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-10, n. 201503954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503954
Data del deposito : 10 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11157/2013 REG.RIC.

N. 03954/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11157/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11157 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G P;

per l'annullamento

- della determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0289795/13 dell’8 ottobre 2013 di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2013/2014;

- di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto

nonché per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti,

della graduatoria finale di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2013/2014, nella parte in cui non risulta incluso il nominativo del ricorrente, pubblicata sul sito internet della Guardia di Finanza in data 3 dicembre 2013;

della determinazione di approvazione della graduatoria di cui sopra;

di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto.

- della determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza n. 0289795/13 in data 08.10.2013, notificata in data 17.10.2013, di esclusione dal concorso per il reclutamento di 297 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza;

- di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con atto dell’11 ottobre 2013, ha determinato l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2013/2014 in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, risultava non in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 7), del bando di concorso.

Il ricorso, proposto avverso l’esclusione, è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), punto 7), determina n. 44636/2013, nonché dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza della motivazione del provvedimento impugnato, ingiustizia manifesta.

La motivazione dell’esclusione sarebbe illogica ed irragionevole in quanto affermerebbe in modo apodittico il mancato possesso in capo al ricorrente del requisito di moralità e di condotta ex art. 2, comma 1, lett. b), punto 7), del bando di concorso, mentre non indicherebbe la ragione per la quale la vicenda della detenzione di sostanze stupefacenti a fini personali sarebbe sintomatica dell’assenza di tale requisito.

La giurisprudenza sarebbe pacifica nel ritenere che il possesso dei prescritti requisiti di moralità e di condotta, ovvero di condotta incensurabile, dovrebbe essere valutato all’attualità con riferimento al singolo caso di specie, non essendo sufficiente una valutazione astratta.

Il provvedimento impugnato mancherebbe di ogni considerazione in ordine agli elementi caratterizzanti tanto la pregressa quanto l’attuale condotta dell’interessato né considererebbe la modestissima quantità della droga leggera all’epoca rinvenuta;
l’unico episodio contestato al ricorrente, inoltre, sarebbe avvenuto 4 anni prima quando lo stesso era poco più che maggiorenne ed il quantitativo trovato in suo possesso sarebbe stato esiguo, pari a 0,9 grammi di marijuana.

Ad esclusione di questo isolato ed unico episodio, la condotta del ricorrente sarebbe stata sempre improntata a quei canoni di moralità e condotta che oggi gli verrebbero infondatamente contestati.

In conclusione, non sarebbe possibile trarre un nesso logico da un unico, isolato e remoto accadimento ed il possibile timore in ordine all’insufficiente affidabilità del candidato.

Avverso la graduatoria finale di merito e la sua determinazione di approvazione, intervenute nelle more del giudizio, l’interessato ha proposto motivi aggiunti, reiterando le doglianze già dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 661 del 2014, ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 4968 del 2013, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 4 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter prescindere, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi in quanto il ricorso è infondato.

L’art. 2, comma 1, lett. b), punto 7, del bando ha stabilito che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ed ha precisato che l’accertamento di tale requisito è effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

Il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso perché non in possesso di tale requisito è motivato essenzialmente con riferimento al verbale dell’11 settembre 2013 con cui la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ha proposto l’esclusione in quanto, in data 24 novembre 2009, è stato sorpreso dai militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma in possesso di grammi 1,3 circa di sostanza stupefacente tipo “hashish” con conseguente segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.

Su tale base, l’amministrazione procedente ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’interessato:

- oltre che censurabile sia, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un maresciallo che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività da parte della quale l’assunzione di sostanze stupefacenti è, tutt’ora, soggetta ad un giudizio di disvalore;

- non lasci, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa. Ciò, con particolare riferimento all’uso di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta che presuppone l’esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti nell’illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azioni di contrasto e di repressione.

Dal verbale dell’11 settembre 2013, emerge che la Sottocommissione ha deliberato di giudicare non idoneo il candidato in quanto “dall’esame delle informazioni pervenute con nota … del 29.07.2013 del Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari sul conto dell’aspirante … risulta che lo stesso è destinatario di una segnalazione da parte del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. In particolare, in data 24.11.2009 veniva sorpreso dai militari del predetto Gruppo P.I. Roma in possesso di grammi 1,3 circa di sostanza stupefacente di tipo ‘hashish’. Con la predetta nota la Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari segnala, inoltre, che l’aspirante, ‘in età adolescenziale fino ai limiti dei vent’anni’, ha frequentato soggetti ‘poco raccomandabili fino a spingere la propria famiglia a mandarlo a studiare in Umbria pur di allontanarlo da alcuni soggetti del posto con numerosi precedenti di polizia’. Aggiunge inoltre che ‘allo stato attuale si accompagna con gente normale non incline a delinquere. Trattasi comunque di elemento laborioso, educato e rispettoso, gode di ottima stima, ed ha conseguito la laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza".

La Sottocommissione ha altresì ritenuto “innegabile che anche il tipo di vita condotto dall’aspirante fino ed oltre il conseguimento della maggiore età, seppur modificato in senso nettamente positivo nel prosieguo della sua vita, non può non rilevare in senso negativo … in termini di affidabilità comportamentale per il futuro” ed ha posto in rilievo che “non può non considerarsi che la ‘svolta’ migliorativa della condotta dell’aspirante è intervenuta allorché la famiglia lo ha allontanato dall’ambiente negativo in cui stava vivendo ottenendo così risultati più che apprezzabili sui modelli di vita cui l’aspirante si ispirava” e “proprio per questo, però, non vi sono garanzie circa il ritorno a comportamenti non positivi allorché l’aspirante si dovesse trovare da solo in contesti sociali ed ambientali difficili”.

Il peso del reperto sequestrato all’interessato è stato accertato in gr. 0,90 dal Centro Antidroga e Farmacologia Clinica del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” del Policlinico Umberto I di Roma.

La determinazione di esclusione cui è giunta l’amministrazione non può ritenersi immotivata, manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, fin da anni risalenti, che il requisito della moralità e condotta incensurabili, richiesto per l'arruolamento nelle forze di polizia dall'art. 26 l. n. 53 del 1989, mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, è necessario, pur dopo l'abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l'ammissione ai pubblici impieghi, e che, nell'esaminare la sussistenza o meno del predetto requisito, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, IV, 4 luglio 2012, n. 3929, che richiama giurisprudenza anteriore).

La giurisprudenza ha altresì precisato (cfr. Cons. Stato, IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che:

a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole;

b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;

c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.

Nella valutazione della condotta, in sostanza, l’amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza.

Orbene, il Collegio - pur tenendo conto che in altre circostanze la Sezione ha ritenuto apprezzabili le contestazioni dedotte dai ricorrenti con riferimento ad un unico episodio contestato, risalente nel tempo, legato al possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti di tipo leggero (cfr. TAR Lazio, II, 14 maggio 2014, n. 5021) – ritiene che, nella fattispecie, la valutazione compiuta in sede amministrativa sia scevra dai vizi di legittimità prospettati in sede di ricorso.

Infatti, all’episodio del possesso di sostanze stupefacenti, già di per sé ovviamente riprovevole e non eccessivamente risalente nel tempo, occorre aggiungere quanto evidenziato nella nota della Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari del 29 luglio 2013 che - nel precisare come allo stato attuale l’interessato si accompagni con gente non incline a delinquere e che trattasi comunque di elemento laborioso, educato e rispettoso, che gode di ottima stima, ed ha conseguito la laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza - ha segnalato, come in precedenza riportato, che l’aspirante, “in età adolescenziale fino ai limiti dei vent’anni”, ha frequentato soggetti “poco raccomandabili fino a spingere la propria famiglia a mandarlo a studiare in Umbria pur di allontanarlo da alcuni soggetti del posto con numerosi precedenti di polizia”, concludendo che “non vi sono garanzie circa il ritorno a comportamenti non positivi allorché l’aspirante si dovesse trovare da solo in contesti sociali ed ambientali difficili”.

In definitiva, gli elementi complessivamente risultanti dagli atti endoprocedimentali rendono plausibile, nel caso di specie, il giudizio prognostico di carattere negativo formulato dall’amministrazione in ordine all’alea comportamentale di chi, rivestendo lo status di Maresciallo della Guardia di Finanza, deve assolvere, quale ufficiale di polizia giudiziaria, a rilevanti e delicati compiti di contrasto e repressione dei fenomeni legati proprio all’uso di sostanze stupefacenti.

Le spese del giudizio, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza in materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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