TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201900366

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201900366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900366
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2019

N. 00366/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02739/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2002, proposto da
Egas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S L, N C, A C, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via S. Marco, 11/C;

contro

Comune di Este - (Pd), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, corso Garibaldi n. 5;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Este, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1978 in data 19/7/2002, pubblicata sul B.U.R. n. 79 del 13.8.2002 e già adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale di Este n. 112 del 15.11.2000 e 113 del 16.11.2000, pubblicate il 6.12.2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Este;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 19 marzo 2019 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 12.12.2002 la società Egas srl impugnava la variante generale al Piano Regolatore del Comune di Este, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1978 in data 19.07.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 79 del 13.08.2002 e già adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale di Este n. 112 del 15.11.2000 e n. 113 del 16.11.2000, pubblicate il 6.12.2000;

che si costituiva in giudizio il Comune di Este contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;

che nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva in giudizio per la Regione Veneto;

che con memoria depositata in data 12.2.2019 Egas srl dichiarava, presa visione degli atti pianificatori depositati in giudizio dal Comune di Este e medio tempore intervenuti, di ritenere gli stessi sostanzialmente satisfattivi delle proprie pretese, e, quindi, di non avere più interesse alla decisione del ricorso con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso a spese compensate;

che, con memoria depositata in data 13.2.2019, il Comune manifestava la propria adesione alla pronuncia in rito sopra richiesta a spese compensate;

che, pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite per quanto concerne il rapporto processuale tra parte ricorrente e il Comune di Este, nulla disponendo, diversamente, con riguardo alla Regione Veneto non costituita in giudizio;

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