TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-11, n. 202100478
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00478/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2020, proposto da
COS.MI. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consip S.p.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Coopservice Soc. Coop. P.A, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 17964/2020 del 29.4.2020 di Consip S.p.A. comunicato a mezzo PEC il 30.4.2020, con cui si dispone il diniego di autorizzazione all'affidamento in subappalto all'Impresa COS.M.I. S.R.L. con riferimento alla Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie (Lotto 4) – Ordine diretto di acquisto n. 745538 del 31/05/2013 - Contratto di subappalto prot. n. 4300000569 del 19/11/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. T C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020;
Considerato che:
- in data 13 maggio 2021 Consip S.p.A. ha depositato una memoria in cui evidenzia che, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato è stato superato da un successivo atto con cui COS.MI. è stata autorizzata ad affidare in subappalto le lavorazioni per cui è causa e che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa erariale chiede altresì la compensazione delle spese del giudizio;
- in data 20 maggio 2021 la società ricorrente ha depositato una memoria in cui dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e concorda con l’Avvocatura dello Stato per quanto concerne la compensazione delle spese;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese si possono compensare sull’accordo delle parti.