TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-10-20, n. 202101527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-10-20, n. 202101527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101527
Data del deposito : 20 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2021

N. 01527/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01494/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato P L, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Prefetto di Foggia, prot. n. -OMISSIS-Area III Pat., in data 9.9.2020, notificato il 7.10.2020 a mezzo dei carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, con il quale l’Autorità prefettizia ha decretato la revoca della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- rilasciata il 10.7.2019 ed ogni altro titolo di idoneità alla guida del ricorrente, facendogli divieto di conseguire i medesimi titoli e ordinandogli di consegnare qualsiasi documento abilitativo alla guida;

dei successivi atti di esecuzione del suddetto decreto, ivi compreso l'inserimento del medesimo nel S.D.I. e il ritiro della patente compiuto dal Comando della Stazione dei carabinieri di -OMISSIS- in data 7.10.2020;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, lesivi per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avv. P L e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5.12.2020 e depositato il 24.12.2020, -OMISSIS- adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto che, con comunicazione in data 18.2.2020, pervenuta il 20.2.2020, la Prefettura di Foggia - Area III avvisava il ricorrente dell’avvio del procedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 codice della strada, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 e all’art. 4 del decreto ministeriale n. 284 del 2.2.1993 e ss.mm.ii.

L’avvio del procedimento era stato determinato dalla sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione II penale n. -OMISSIS-del 15.5.2019, divenuta irrevocabile il 17.10.2019, che condannava il signor -OMISSIS- per il reato previsto e punito dall’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9.10.1990.

Con la menzionata sentenza il ricorrente era stato condannato con il seguente dispositivo: “il Tribunale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara -OMISSIS- -OMISSIS-colpevole del reato di cui all’art. 73 commi I e IV n. 309/90, così diversamente qualificato il fatto in contestazione ed esclusa l’aggravante contestata, nonché la continuazione, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1032 di multa, oltre che il pagamento delle pese processuali. Pena sospesa e non menzione alle condizioni di legge. Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente”.

Nel corso dell’istruttoria la Prefettura di Foggia chiedeva e acquisiva informazioni dalla Questura di Foggia e dal Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.

Con memoria difensiva del 29.2.2020, inviata a mezzo p.e.c. alla Prefettura di Foggia, il difensore dell’interessato chiedeva, previa audizione del medesimo, l’archiviazione del procedimento per la revoca della patente di guida.

Con il provvedimento oggetto del presente ricorso, prot. n. -OMISSIS-Area III Pat., emesso in data 9.9.2020, notificato il 7.10.2020 a mezzo dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, il Prefetto della provincia di Foggia decretava la revoca della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- e di ogni altro titolo di idoneità alla guida e il divieto di conseguire i medesimi titoli, ordinandone la consegna.

Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi i seguenti motivi di doglianza:

“1. Eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto, del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti”;

“2. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta”;

“3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione - Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione di principi di buon andamento e imparzialità dell’azione della p.a. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)”.

In data 8.1.2021 si costituivano in giudizio il Ministero dell’interno e l’U.T.G. - Prefettura di Foggia, a mezzo dell’Avvocatura erariale.

All’udienza in camera di consiglio del 12.1.2021, l’istanza cautelare veniva accolta.

All’udienza pubblica del 5.10.2021, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

In limine , giova osservare che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 febbraio 2018 è venuto meno l’automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare. Senza dubbio perciò al prefetto è affidata una potestà amministrativa di natura discrezionale, a fronte della quale certamente insistono posizioni di interesse legittimo;
il che fuga qualsivoglia residuo dubbio sulla giurisdizione (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione II, 4 aprile 2019, nn. 409-503).

La natura del potere esercitato impone dunque all’autorità di P.S. di stabilire se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell’aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati - che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca - ovvero, se, all’opposto, anche tenuto conto dell’incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione, nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.

Quanto ai criteri che devono indirizzare l’esercizio del potere discrezionale in questione, la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai seguenti parametri: “(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida” (cfr. T.A.R. Campania, sezione quinta, 14 settembre 2018, n. 5509;
11 gennaio 2019, n. 750;
3 settembre 2019, n. 4446;
13 settembre 2019, n. 4504).

In giurisprudenza si è altresì evidenziato che “secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 120 C.d.S., infatti, venendo in considerazione diritti a copertura costituzionale (libertà di circolazione) nell’ipotesi di lieve entità o condanna per droghe leggere, se la pena inflitta in tale ultimo caso non superi il massimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, l’autorità amministrativa, prima di emettere il provvedimento di revoca, dovrebbe esaminare la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo della condanna penale (che nel caso in esame si riferisce a fatti del novembre 2014) ma anche della sua condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale, valutando, all’esito, se il persistente possesso della patente possa rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all’opposto, un aggravamento della pericolosità sociale” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, sentenza 8 marzo 2019, n. 1357).

Applicando i menzionati principi al caso in esame e tenuto conto della motivazione addotta dalla Prefettura a fondamento della impugnata revoca, emerge che, nel caso in esame, l’Autorità emanante non ha effettuato una completa e adeguata valutazione dei suddetti elementi al fine di giungere alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale orientato all’attualità;
in particolare, non ha tenuto conto per un verso della isolata e non grave consistenza del pregiudizio penale sopra ricordato e per l’altro delle attività lavorative che il ricorrente svolge necessariamente fuori paese, nonché delle ulteriori circostanze familiari segnalate nel ricorso introduttivo.

In particolare, affermare, come fa la Prefettura di Foggia, che “le saltuarie attività lavorative documentate dall’interessato non implicano l’uso della patente di guida e che il raggiungimento del luogo di lavoro può comunque essere assicurato con l’utilizzo di altri mezzi di trasporto” non appare aver tenuto in adeguato conto che il lavoro saltuario da agricoltore o da muratore come svolto dal ricorrente implica necessariamente un’evidente esigenza di spostamento in automobile al fine di poter essere utilmente esercitato, con orario di lavoro che per di più tipicamente si avvia nelle primissime ore del mattino.

In conclusione, in assenza di una più analitica verifica nel caso di specie dei menzionati presupposti e in considerazione della limitata e isolata rilevanza dei fatti penali addebitati, il provvedimento impugnato risulta carente di una valutazione proporzionata e commisurata al caso di specie, risultando pertanto viziato da eccesso di potere e, di conseguenza, suscettivo di annullamento.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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