TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-04, n. 202311210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-04, n. 202311210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311210
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 11210/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13012/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13012 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno- Questura di Roma- Avvocatura Generale dello Stato, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso in data 30/04/2018 e notificato al ricorrente in data 16/07/2018 con il quale il Questore di Roma decretava il rifiuto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il ricorrente, di nazionalità -OMISSIS-, in data 27 luglio 2017, presentava istanza volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2. In data 30 aprile 2018, la Questura di Roma adottava decreto di diniego del permesso di soggiorno avendo il ricorrente dichiarato di risiedere in via -OMISSIS-, uno degli indirizzi virtuali creati dal Comune di Roma per l’iscrizione di persone senza fissa dimora. Tale indirizzo non poteva essere utilizzato per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

3. Il ricorrente procedeva, dunque, ad impugnare il decreto di cui sopra.

Deduce:

· Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2, co. 1 D.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva n. 2013/33, trasfuso nell’art. 3 D.lgs. n. 142/2015;

· Erronea valutazione dei fatti. Erronea applicazione dell’art. 9 D.lgs. n. 286/1998.

Si duole il ricorrente della sola parziale traduzione dell’atto italiano in lingua inglese;
ritiene di non possedere gli idonei strumenti alla comprensione di un documento in linguaggio tecnico-giuridico, così vedendo leso il proprio diritto di difesa.

Rappresenta, inoltre, che dalla lettura dell’art. 9 TUI non emergerebbe alcun riferimento al concetto di residenza quale requisito necessario onde ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. In sede cautelare la richiesta di misura sospensiva del provvedimento gravato è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, ritenendo il collegio che il ricorso non apparisse sufficientemente fondato.

5. In vista dell’udienza è stato chiesto il passaggio in decisione sulle conclusioni già rassegnate.

6. Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

6.1. Il ricorrente ha dichiarato, nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, di essere residente presso un indirizzo virtuale. La P.A. ha dunque correttamente provveduto a effettuare ulteriori riscontri, dai quali è però emerso come il richiedente risultasse non residente “per mancata dichiarazione della dimora abituale”.

In tema di permesso di soggiorno, ciò che rileva è la disponibilità di un alloggio ed è l’interessato a dover offrire la prova della disponibilità del luogo presso il quale è domiciliato, producendo, per esempio, documenti quali pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell’immobile, che dimostri l’effettiva permanenza nell’immobile indicato. Infatti, l’assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui lo straniero deve produrre sufficiente e convincente prova, è un elemento che l’Amministrazione ben può e deve porre a fondamento della sua valutazione in ordine all’effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

6.2. Quanto alla omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente o in una lingua veicolare, si tratta di una irregolarità che può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ove abbia determinato una decadenza, circostanza che non ricorre nel caso in esame (v., da ultimo,

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