TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-08, n. 202403004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-08, n. 202403004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403004
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 03004/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03508/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.O.R.N. Sant'Anna e San S di C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D S, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A L, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie ex lege 251/2000 indetto dalla Regione Campania - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant'Anna e San S” di C, approvata con deliberazione del direttore generale n. 480 del 18 maggio 2023 ed in pari data pubblicata;

- di tutti gli atti della commissione esaminatrice con particolare riferimento alle operazioni ed ai relativi verbali di validazione dei titoli dei candidati;

- del verbale n. 3 del 17.3.2023 a mezzo della quale la commissione esaminatrice procedeva alla verifica dei titoli per come effettuata dalla piattaforma concorsi smart;

- di tutti i verbali della commissione esaminatrice;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della commissione esaminatrice in relazione all'errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dal soggetto giuridico che precede il ricorrente nella graduatoria di merito nonché per l’accertamento e l'attribuzione del corretto punteggio al candidato L Aniello con conseguente condanna in forma specifica della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant'Anna e San S” a rettificare la graduatoria di merito pubblicata con deliberazione del direttore generale n. 480 del 18 maggio 2023 adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelare la posizione del ricorrente;

II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.10.2023:

- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie ex lege 251/2000 indetto dalla Regione Campania – Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San S” di C rielaborata e trasmessa dalla commissione esaminatrice in ragione dei verbali del 26.06.2023 e del 01.08.2023 approvato con deliberazione del direttore generale n. 722 del 04 agosto 2023 ed in pari data resa pubblica;

- di tutti gli atti della Commissione Esaminatrice con particolare riferimento alle operazioni ed ai relativi verbali di validazione dei titoli dei candidati;

- del verbale n. 3 del 17.3.2023 a mezzo della quale la commissione esaminatrice procedeva alla verifica dei titoli per come effettuata dalla piattaforma concorsi smart;

- dei verbali della commissione esaminatrice n. 7 del 26.6.2023 e n. 8 del 1.8.2023;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali della commissione esaminatrice;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.O.R.N. “Sant'Anna e San S” di C e di A L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2024 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato, collocandosi in seconda posizione (con punti 82,743) al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’AORN C, con deliberazione n. 316/2022, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie, dopo il primo graduato dott. L (odierno controinteressato che ha riportato il punteggio di 82,8).

Atteso il minimo scarto (0,057 punti), l’istante impugna gli atti in epigrafe deducendo l’erroneità del computo del punteggio assegnato al primo graduato in riferimento ai titoli di carriera.

Giova premettere che:

- ai fini dell’accesso alla selezione era richiesto, tra l’altro, il requisito di anzianità di seguito descritto: “cinque anni di servizio effettivo corrispondente alle medesime professionalità sopra descritte, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni”;

- in relazione al punteggio previsto per i titoli di carriera (massimo 10 punti), il servizio di ruolo prestato quale professionista nelle aree delle professioni sanitarie di cui alla L. n. 251/2000 presso le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti nel livello dirigenziale, sarebbe stato valutato con punti 1,00 per anno (pag. 6 del bando), con l’ulteriore specificazione che i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato sarebbero stati valutati “se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;
in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale”
(pag. 5).

Con il ricorso introduttivo si contesta l’attribuzione del punteggio riconosciuto al controinteressato per i titoli di servizio nel periodo 10.7.1995 – 31.12.1996 come collaboratore professionale infermiere (per il quale ha ottenuto 0,476 punti) e dall’1.1.2002 al 16.12.2014 (12 punti) come dirigente delle professioni sanitarie presso l’Istituto di Cura Maria SS. della Pietà di Casoria.

Ciò in quanto il controinteressato sarebbe stato immesso in ruolo con la qualifica di collaboratore sanitario – categoria D solo con delibera n. 644 del 17.12.2014 all’esito del concorso interno del presidio di appartenenza e quindi, secondo la tesi di parte ricorrente, non poteva essere riconosciuto il punteggio per il servizio svolto in precedenza.

In subordine, al punteggio per il servizio svolto presso tale Istituto avrebbe dovuto essere applicata la decurtazione al 25% prevista dal bando ( “… i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;
in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata …”
).

Si costituiva in giudizio l’

AORN

Sant’Anna e San S di C eccependo la sopravvenuta carenza di interesse in quanto, con verbale n. 8 del 1.8.2023, la commissione esaminatrice aveva proceduto al riesame della posizione del controinteressato, su sollecitazione di parte ricorrente, rettificando il punteggio del controinteressato, dopo aver rilevato i seguenti errori:

a) riguardo al periodo 1.1.2002 – 16.12.2014 è stato riconosciuto il punteggio di 0,25 per anno per l’attività di dirigente delle professioni sanitarie presso l’Istituto di Cura S. Maria SS. della Pietà, quale ente accreditato (anziché 1 punto per anno precedentemente assegnato) con un subtotale di 3,25 (13 anni per 0,25);

b) dal 17.12.2014 al 5.7.2022 (data di presentazione della domanda) è stato riconosciuto 1 punto per anno, trattandosi di servizi di ruolo quale professionista delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000 presso AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/97 nel livello dirigenziale posto a concorso (con un subtotale di 7,498 punti pari a 7 anni per un 1 punto, sommato a 6 mesi per 0,083 punti mese).

Per l’effetto, il seggio ha rilevato che il punteggio del controinteressato così rideterminato (10,748 punti, parametrato al massimo subpunteggio di 10 previsto dal bando) consente al medesimo di mantenere la prima posizione.

Tale nuova ponderazione veniva recepita dall’AORN con delibera del Direttore Generale n. 722 del 4.8.2023.

Resisteva anche il controinteressato, che lamentava l’omessa notifica del gravame a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, in quanto potenzialmente incisi dall’esito della controversia e replicava nel merito alle censure.

Con ordinanza cautelare n. 1382 del 6.9.2023 il T.A.R. rigettava la domanda cautelare non ravvisando il presupposto del periculum in mora ex art. 55 c.p.a., tenuto anche conto della rideterminazione del punteggio all’esito dell’attività di riesame, inidonea a determinare un diverso posizionamento delle parti rispetto alla nomina.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 27.10.2023 e depositati in pari data il ricorrente estende il gravame alla nuova delibera n. 722 del 4.8.2023 depositata in giudizio dall’amministrazione il 31.8.2023, recante conferma della precedente graduatoria.

In sintesi, il ricorrente contestava:

- l’illegittimo riconoscimento del punteggio riferito all’anzianità di servizio per i primi 5 anni di servizio di ruolo effettivo con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – cat. ‘D’ a seguito di procedura selettiva (dal 17.12.2014 al 17.12.2019), che non avrebbe dovuto essere nuovamente computato ai fini della valutazione dei titoli in base al D.P.C.M. n. 78/2018 (Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente), trattandosi di requisito di accesso, ciò che avrebbe condotto alla corrispondente decurtazione del punteggio riconosciuto;

- il computo dei titoli del controinteressato sarebbe stato erroneamente condizionato da una qualifica dirigenziale attribuita al dott. L in data 31.12.2001, illegittima in quanto di natura fiduciaria, in elusione di apposita selezione, e senza indicazione del termine di cessazione e, in ogni caso, non rinnovato e quindi presuntivamente cessato nel 2004 (in applicazione dell’art. 7 della L. n. 251/2000 che prevede la durata triennale rinnovabile), con conseguente decurtazione del subpunteggio assegnato (1 punto per ogni annualità);

- la valutazione dei titoli di carriera del candidato vincitore sarebbe viziata anche a causa dell’errato computo dell’esperienza lavorativa presso l’Istituto di Cura Santa Maria della Pietà in epoca antecedente al riconoscimento regionale come Presidio Ospedaliero avvenuto con decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 482 dell’8.7.2003;
inoltre, il servizio svolto successivamente a tale decreto regionale non poteva essere riconosciuto in quanto detto Istituto non avrebbe provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979 con particolare riferimento alla disciplina concorsuale del personale dirigenziale;

- l’amministrazione non avrebbe riscontrato documentalmente i titoli del candidato controinteressato relativi ai titoli accademici e di studio nonché quelli relativi alla sezione “curriculum formativo e professionale”, di talché, in applicazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 483/1997, tali titoli non potrebbero essere valutati.

Il controinteressato e l’Azienda resistente eccepivano l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure articolate con i motivi aggiunti avrebbero ad oggetto non le nuove valutazioni svolte dalla commissione nel verbale dell’1.8.2023 e recepite dall’AORN con la delibera n. 722 del 4.8.2023 ma il calcolo effettuato dal seggio nel primo verbale del 17.3.2023. In altri termini, il ricorrente avrebbe inteso proporre tardivamente argomentazioni che andavano articolate con il gravame introduttivo, non avendo contestato specificamente la rettifica del calcolo operato con il nuovo provvedimento impugnato.

Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza pubblica del 15.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va anzitutto dequotata l’argomentazione processuale svolta dal controinteressato circa l’inammissibilità del gravame per omessa notifica agli altri soggetti controinteressati, da identificare nei candidati che si sono classificati utilmente all’esito della selezione concorsuale.

Al riguardo, occorre rilevare che, al limite, verrebbe in rilievo una ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti di soggetti che, secondo la tesi esposta, potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame e dalla conseguente modifica della graduatoria, e non un profilo di inammissibilità ex art. 41 c.p.a., giacché il gravame è stato notificato ad un controinteressato (primo classificato) come disposto dalla citata previsione.

In ogni caso, l’adempimento invocato si palesa superfluo ai sensi dell’art. 49, comma 2, del c.p.a. secondo cui “L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” , in quanto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

Valgano le considerazioni di seguito illustrate.

Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
difatti, la deliberazione n. 480 del 18.5.2023 recante approvazione degli atti e della graduatoria di merito – impugnata con il ricorso introduttivo – è stata sostituita dalla successiva deliberazione n. 722 del 4.8.2023 con cui, in recepimento del verbale della commissione esaminatrice del 1.8.2023, è stata rinnovata la valutazione dei titoli del controinteressato confermando il punteggio globale, seppur diversamente calcolato come si è visto nella parte in fatto. Non vi è dubbio che trattasi di conferma propria – e non di atto meramente confermativo – visto che la nuova delibera di approvazione della graduatoria è stata preceduta da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera della commissione esaminatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5442/2016 secondo cui “si configura un atto meramente confermativo ‘cd. conferma impropria’ allorché l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna ulteriore istruttoria e senza introdurre una nuova motivazione per cui non si riaprono i termini per l'impugnazione: con la conferma cd. ‘propria’, viceversa, l'amministrazione entra nel merito di una nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo con una nuova decisione, che costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile” ).

Ne consegue che l’eventuale accoglimento del gravame introduttivo non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente con conseguente statuizione in rito di improcedibilità ex art. 35, comma 1 lett. c), del c.p.a..

Passando all’esame dei motivi aggiunti, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti processuali;
in senso contrario, rileva il Collegio che la parte ricorrente ha contestato con pertinenti argomentazioni la nuova valutazione dei titoli effettuata dalla commissione di concorso alla seduta dell’1.8.2023 e recepita con deliberazione n. 722/2023 la quale, come si è visto, si pone come atto di conferma propria autonomamente impugnabile siccome adottata all’esito di rinnovata attività istruttoria.

Ciò posto, è infondata la prima censura con cui si lamenta l’illegittima commistione tra requisiti di accesso alla selezione concorsuale e titoli di anzianità valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio.

Sul punto, parte ricorrente fonda le proprie argomentazioni sulle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, e nell’art. 5, comma 6, del D.P.C.M. n. 78/2018 (Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici) secondo cui “I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h)” e, inoltre, “Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013”.

Secondo la tesi attorea, pertanto, il primo quinquennio svolto alle dipendenze dell’Istituto sanitario ed utilizzato come requisito di accesso alla selezione non avrebbe potuto essere poi valutato anche ai fini dell’attribuzione del punteggio per i “titoli di carriera”.

In senso contrario, giova tuttavia rilevare che il bando di gara – non impugnato in parte qua - richiama, quale disposizione applicabile, il D.P.C.M. del 25.1.2008 in materia di accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell’Area Infermieristica, Tecnica, della Riabilitazione, e della professione di Ostetrica, disciplinate dalla L. n. 251/2000.

Tale regolamento risulta adottato in esecuzione dell’art. 6, comma 2, della L. n. 251/2000 ( “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” ) e si pone come regolamentazione speciale appositamente dedicata all’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (Corte Costituzionale, n. 449/2006) la quale, per quanto rileva nel presente giudizio, non reca disposizioni analoghe a quelle menzionate dalla parte ricorrente;
ne consegue la legittima assegnazione del subpunteggio in contestazione.

Va rigettato il secondo motivo di gravame con cui si contesta il possesso in capo al controinteressato della qualifica di dirigente e, in ogni caso, si assume la non valutabilità dell’incarico per il periodo successivo al decorso del termine triennale dalla nomina (2001) in assenza di documentati provvedimenti di rinnovo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 251/2000 ( “Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15- septies , comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati” ).

In senso contrario, occorre rilevare che la commissione esaminatrice ha preso legittimamente atto del contenuto della dichiarazione del concorrente e dell’attestato di servizio reso dal Presidio Ospedaliero SS. Maria della Pietà in cui è riportato che, dall’1.1.2002 all’attualità, il controinteressato riveste l’incarico di Dirigente di II livello del personale sanitario non medico dell’area tecnico sanitaria assistenziale. A fronte di tale documentazione la commissione non avrebbe potuto contestare l’invalidità dell’atto di nomina dirigenziale né dichiarare la decadenza del predetto incarico in ragione del mancato rinnovo, sostituendosi alle scelte aziendali dell’operatore sanitario accreditato posto che, per quanto rileva in questa sede, quest’ultimo ha implicitamente riconosciuto l’avvenuta proroga dell’incarico.

Non coglie nel segno il terzo motivo di gravame con cui si lamenta l’illegittimità del punteggio riconosciuto al controinteressato per il periodo di servizio presso l’Istituto di Cura Santa Maria della Pietà, sia prima del suo riconoscimento come Presidio Ospedaliero, in virtù del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 482 dell’8.7.2003, sia successivamente in ragione del presunto mancato adeguamento del proprio ordinamento del personale dipendente, come previsto dal D.P.R. n. 761/1979, con particolare riferimento alla disciplina concorsuale del personale dirigenziale.

In riferimento alla valutazione del servizio reso in epoca antecedente al succitato decreto dirigenziale regionale del 2003, come si evince dal verbale della commissione del 1.8.2023 il seggio ha applicato la previsione contenuta nel bando secondo cui “… i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;
in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata”
;
in particolare, il riconoscimento di 0,25 punti per anno va ascritto a tale ultima previsione, sul presupposto che tale servizio è stato reso alle dipendenze di un ente accreditato, circostanza non contestata.

Quanto al periodo successivo, anche in tal caso la commissione ha legittimamente preso atto della documentazione acquisita dal Presidio Ospedaliero SS. Maria della Pietà e, in particolare, del provvedimento del Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del 24.12.2010 in cui è riportato quanto segue “si ritiene che l’Amministrazione del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Pietà abbia adeguato, per i profili fondamentali, il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al D.P.R. del 20 dicembre 1979 n. 761 … per le procedure ancora applicabili e per le parti comunque necessarie per la verifica dei requisiti del personale…” (cfr. documentazione depositata dal ricorrente in data 27.10.2023, allegato 15, pag. 13). Pertanto, la commissione ha legittimamente proceduto alla valutazione dell’attività di servizio in applicazione del bando, in quanto svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto privato che hanno provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979.

Va infine rigettato l’ultimo profilo di illegittimità con cui l’istante assume l’illegittimità del subpunteggio conseguito dal primo graduato in riferimento ai titoli accademici e di studio e di quelli relativi alla sezione “curriculum formativo e professionale” per il quale avrebbe avanzato istanza di accesso parzialmente evasa dall’AORN C.

In argomento, è sufficiente rilevare che nella nota di riscontro del 13.10.2023 l’amministrazione ha riferito di aver proceduto a verificare in capo al soggetto controinteressato il possesso dei requisiti generali e specifici dichiarati nella domanda di partecipazione e, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è stata attestata la mancata produzione degli atti a riscontro documentale dei titoli spesi. Peraltro, si aggiunga che nella precitata missiva l’amministrazione ha riferito anche di aver riscontrato la richiesta di accesso della parte ricorrente, ciò che può ritenersi comprovato dalla mancata proposizione, ad opera del medesimo, di apposito rimedio ex art. 116 del c.p.a..

In conclusione, le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente condanna del ricorrente, rimasto complessivamente soccombente, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti processuali, come liquidate in dispositivo. Quanto al controinteressato, va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito che ha avanzato rituale istanza in calce alla memoria difensiva.

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