TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-07-12, n. 201701609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-07-12, n. 201701609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701609
Data del deposito : 12 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2017

N. 01609/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2015, proposto da:
A H A S, rappresentato e difeso dall'avvocato P D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cavallotti, 13

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 4.6.2015 dalla Prefettura di Milano -

UTG

Sportello unico per l’immigrazione, con cui è stata respinta la domanda di permesso per emersione di lavoro irregolare, presentata in data 10.10.2012, nonché di ogni provvedimento successivo, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2017 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. Hashem Ahmed Sakr Ahmed, cittadino egiziano, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso il 4.6.2015 dalla Prefettura di Milano -

UTG

Sportello unico per l’immigrazione, con cui è stata respinta la domanda di permesso per emersione di lavoro irregolare, presentata in suo favore in data 10.10.2012, nonché ogni provvedimento successivo, presupposto e conseguente.

A fondamento dell’impugnazione ha proposto tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 9, 10, 10 bis) della legge 241/1990, nonché l’eccesso di potere (per travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione del principio di legittimo affidamento) in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (12.8.2015).

Con ordinanza n. 1173 del 18.9.2015 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare, con la seguente motivazione: “ considerato il ricorso non meritevole di accoglimento, visto che dalla documentazione in atti (anche quella depositata dall’esponente), risulta l’assunzione alla data del 1° ottobre 2012, non apparendo sufficienti allo stato, in mancanza di altri elementi, le semplici dichiarazioni dei compagni di lavoro del ricorrente che attestano una data diversa ”.

In data 5.10.2016 il ricorrente ha, però, presentato una nuova domanda cautelare, motivata con richiamo alla sentenza n. 553 del 25.3.2016, con cui il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha accertato la natura del rapporto di lavoro subordinato intercorso (nel periodo 1 maggio 2012 –31.3.2014) tra il ricorrente e la società Marcona Real Estate.

Con ordinanza n. 1362 del 20.10.2016 la Sezione ha, quindi, accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: - che il ricorrente ha allegato in giudizio la sentenza del Tribunale di Milano – sez. Lavoro n. 553 del 25.3.2016, con cui è stato accertato che la decorrenza del rapporto lavorativo risaliva – contrariamente a quanto opposto nell’impugnato provvedimento – al 1° maggio 2012;
- che tale sopravvenuto accertamento depone per la fondatezza del ricorso, altresì ravvisando il Collegio un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente;
- che, conseguentemente, l’efficacia dell’impugnato diniego dev’essere sospesa, contestualmente disponendosi che la Prefettura di Milano proceda al riesame, da concludersi entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del procedimento di rilascio del titolo oggetto del contendere, e ciò alla luce di quanto accertato dalla pronuncia del Giudice del Lavoro di Milano
”.

La causa è stata rinviata all’udienza in Camera di Consiglio del 31 gennaio 2017, in occasione della quale il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio in quanto non si era concluso il procedimento di riesame;
alla successiva udienza del 29 giugno 2017 lo stesso difensore ha dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere a seguito dell’emissione del permesso di soggiorno.

Previo avviso di emissione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Con riguardo alle spese processuali, il Collegio ravvisa i presupposti per disporne l’integrale compensazione alla luce del fatto che il procedimento è stato positivamente definito sulla base di elementi istruttori sopravvenuti (vale a dire la sopra citata sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Milano).

Residua, tuttavia, la questione riguardante l’ammissione al gratuito patrocinio al spese dello Stato, tenuto conto che dagli atti di causa risulta:

1) che nel ricorso introduttivo del giudizio si è testualmente precisato che “ il ricorrente presenterà istanza per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ” (cfr. pag. 19);

2) che all’udienza in Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016 il difensore del ricorrente ha chiesto, con dichiarazione verbalizzata, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con ulteriore richiesta di diretta distrazione delle spese;

3) che tale istanza è stata ribadita, sempre a verbale, in occasione dell’udienza in Camera di Consiglio del 29 giugno 2017;

4) che, quindi, non è stata allegata alcuna domanda di ammissione alla competente commissione istituita ai sensi dell’art. 14 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, né, tantomeno, alcun decreto di reiezione della domanda di ammissione al patrocinio.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che tale domanda sia inammissibile per le seguenti ragioni.

A norma dell’art. 74, comma 2 del

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