TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701080
Data del deposito : 20 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2017

N. 01080/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06968/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6968 del 2013, proposto da:
Consorzi Re Media, Ecodom, Ecolight, Ecor'It, Soc Erp Italia Srl, Raecycle, Ccr, Apiraee, Ecoem, Ecoelit, Ecoped, Ecolamp, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia M.R. Gatti, F F M e C M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sabotino, 45;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Cobat - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Borromeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 45;



per l'annullamento

dei decreti ministeriali n. 79, 80 ed 81 del 5.03.2013 relativi all'ammontare complessivo del contributo dovuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 ai sensi dell'art. 206 bis co. 6 d.lgs. n. 152/06 e alla ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Cobat Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso in epigrafe i Consorzi Re.Media, Ecodom, Ecolight, Ecor’It, Erp Italia s.r.l., Raecycle, Ccr, Apiraee, Ecoem, Ecoelit, Ecoped ed Ecolamp hanno impugnato i decreti ministeriali n. 79, n. 80 e n. 81 con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva determinato il contributo dovuto per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti, evidenziando l’avvenuta soppressione dell’Osservatorio, hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; 2) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di economicità, efficacia e trasparenza; 3) eccesso di potere, illogicità manifesta, arbitrarietà nell’esercizio del potere, violazione del principio di corretta amministrazione, violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione di legge, violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza,

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