TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701080
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Pubblicato il 20/01/2017
N. 01080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06968/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6968 del 2013, proposto da:
Consorzi Re Media, Ecodom, Ecolight, Ecor'It, Soc Erp Italia Srl, Raecycle, Ccr, Apiraee, Ecoem, Ecoelit, Ecoped, Ecolamp, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia M.R. Gatti, F F M e C M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sabotino, 45;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cobat - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Borromeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 45;
per l'annullamento
dei decreti ministeriali n. 79, 80 ed 81 del 5.03.2013 relativi all'ammontare complessivo del contributo dovuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 ai sensi dell'art. 206 bis co. 6 d.lgs. n. 152/06 e alla ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Cobat Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in epigrafe i Consorzi Re.Media, Ecodom, Ecolight, Ecor’It, Erp Italia s.r.l., Raecycle, Ccr, Apiraee, Ecoem, Ecoelit, Ecoped ed Ecolamp hanno impugnato i decreti ministeriali n. 79, n. 80 e n. 81 con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva determinato il contributo dovuto per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti, evidenziando l’avvenuta soppressione dell’Osservatorio, hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;2) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di economicità, efficacia e trasparenza;3) eccesso di potere, illogicità manifesta, arbitrarietà nell’esercizio del potere, violazione del principio di corretta amministrazione, violazione del principio di proporzionalità;4) violazione di legge, violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, eccependo la doverosità del contributo in seguito al trasferimento delle funzioni dell’Osservatorio nell’ambito della sua struttura e richiamando l’articolo 29, comma 1, della legge numero 221 del 2015 che, nel confermare il trasferimento delle funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero, aveva espressamente previsto che il costo di tali attività di vigilanza e controllo dovesse essere posto ancora a carico dei consorzi.
Si è costituito anche il Cobat - Consorzio nazionale raccolta e riciclo, evidenziando di non poter essere qualificato propriamente controinteressato nel giudizio e concludendo, in ogni caso, per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2016, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con i tre provvedimenti impugnati, il Ministero dell’Ambiente, rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, ha determinato il contributo dovuto annualmente dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 6, del decreto legislativo numero 152 del 2006, provvedendo alla ripartizione dello stesso tra i diversi contribuenti.
I provvedimenti determinativi del contributo sono motivati con riferimento alla norma recata dal comma 6 dell’articolo 206 bis del citato decreto, ai sensi della quale “all’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a 2 milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 224 del decreto legislativo 152 del 2006, i soggetti di cui all’articolo 221 del d.lgs. 152 del 2006, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 del d.lgs. 152 del 2006, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 del d.lgs. 152 del 2006”.
Con i provvedimenti impugnati il Ministero, considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e richiamate le funzioni attribuite all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ha preso atto della cessata operatività dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29 del decreto-legge numero 223 del 2006 e dell’articolo 68 del decreto-legge numero 112 del 2008, ma, considerato che la cessazione della operatività dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti non ha soppresso le funzioni allo stesso attribuite e considerato che nell’esercizio di tali funzioni è subentrata la competente Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ha al contempo confermato l’obbligo di versamento delle somme di cui all’articolo 206 bis, comma 6, del decreto legislativo numero 152 del 2006, per l’esercizio di dette funzioni.
Nel merito, con il primo motivo, i ricorrenti deducono la illegittimità dei suddetti provvedimenti, sostenendo che, con la soppressione dell’Osservatorio, sarebbe anche venuto meno l’obbligo di versamento del contributo;ne deriverebbe la violazione dell’articolo 206 bis, comma 1, del codice dell’ambiente che collegava il versamento del contributo alla costituzione e al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti.
Il motivo è fondato e assorbente.
L’articolo 206 bis del decreto legislativo numero 152 del 2006, “Norme in materia ambientale”, nel testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 1 febbraio 2016, precedente le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, numero 221, al comma 6, disponeva, come già ricordato, che “all’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a 2 milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione” provvedessero, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 224 del d.lgs. n. 152/2006, e gli altri soggetti su menzionati.
Il testo vigente dello stesso comma 6 dell’articolo 206 bis, in vigore da 2 febbraio 2016, dispone, invece, ora, che i predetti soggetti provvedano, sempre tramite contributi di pari importo complessivo, “all’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso articolo 206 bis” (si tratta delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia di rifiuti, precedentemente attribuite all’Osservatorio nazionale sui rifiuti).
La differenza tra la norma in vigore dal 13 febbraio 2008 al 1 febbraio 2016 e quella attualmente vigente è chiaramente percepibile.
Il contributo di cui al comma 6 dell’articolo 206 bis, originariamente previsto per finanziare i costi di funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e della corrispondente Segreteria tecnica, da tempo soppressi, trova, attualmente, una nuova giustificazione, essendo collegato alle funzioni di vigilanza e controllo sui rifiuti che la legge vigente attribuisce direttamente al Ministero dell’Ambiente.
A decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 29, comma 1, della legge numero 221 del 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, quindi dalla data del 2 febbraio 2016, il contributo per cui è causa non è, dunque, più dovuto per il finanziamento dell’Osservatorio, bensì per coprire i costi che l’Amministrazione statale ambientale deve sostenere per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui rifiuti.
La norma, non avendo efficacia retroattiva, non può evidentemente essere applicata a fattispecie antecedenti la sua entrata in vigore.
Ne deriva che il Ministero dell’Ambiente, terminata la fase di operatività dell’Osservatorio, riconosciuta dalla stessa Autorità procedente, non era legittimato a imporre ai soggetti contemplati dal comma 6 dell’articolo 206 bis, tra i quali i ricorrenti, per la copertura dei costi sostenuti in seguito all’acquisizione delle funzioni trasferite, il contributo riferito agli anni 2010, 2011 e 2012, trattandosi di annualità precedenti l’entrata in vigore della norma che, appunto, solo a decorrere dal 2 febbraio 2016 consente al Ministero dell’Ambiente di finanziare le proprie funzioni relative ai rifiuti, precedentemente attribuite all’Osservatorio, mediante l’acquisizione del ripetuto contributo.
I provvedimenti impugnati, con cui l’Amministrazione statale ha, invece, inteso obbligare i Consorzi ricorrenti a pagare il contributo anche per il periodo compreso tra il 2010 e 2012, sono, pertanto, illegittimi e, in accoglimento del ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, la cui fondatezza nulla potrebbe aggiungere alla soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente, devono essere annullati.
Le spese processuali sostenute dai ricorrenti devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate nei confronti del Cobat