TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-02, n. 202206788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-02, n. 202206788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206788
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 06788/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02737/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 106 - Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

degli Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture complesse di Salute Mentale – UU.OO.SS.MM. DD.SS.BB. 24/73 e 31, 25 e 26, 27 e 28, 29 e 30, 32 e 33, adottati in esecuzione delle delibere nn. 10, 11, 12, 13, 14 del 18 gennaio 2019 e 225 del 7 febbraio 2019, pubblicati per estratto sulla G.U. n. 32, 4^ serie speciale, del 23 aprile 2019, nelle parti in cui viene considerato idoneo titolo di partecipazione alle procedure concorsuali, in alternativa al possesso della specializzazione medica in Psichiatria, anche la laurea in Psicologia, ed in quelle relative alla composizione delle commissioni esaminatrici ove intendesse prescrivere la presenza di componenti esperti nella disciplina di Psicologia, nonché delle predette delibere nn. 10, 11, 12, 13, 14/2019 e 225/2019 ove dispongono di estendere la partecipazione ai predetti concorsi in favore dei laureati in Psicologia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 ottobre 2022 e nella camera di consiglio, come riconvocata in data 28 ottobre 2022, tenute da remoto a termini dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa Maria Abbruzzese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, chiedendone l’annullamento per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Contestava, in particolare, le modalità di svolgimento delle procedure, indette dalla ASL Napoli 1 Centro, per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture complesse di Salute Mentale (per titoli e colloquio, dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture complesse di Salute Mentale (UU.OO.SS.MM. DD.SS.BB. 24/73 e 31, 25 e 26, 27 e 28, 29 e 30, 32 e 33, adottati in esecuzione delle delibere nn. 10, 11, 12, 13, 14 del 18 gennaio 2019 e 225 del 7 febbraio 2019, pubblicati per estratto sulla G.U. n. 32, 4^ serie speciale, del 23 aprile 2019) nelle parti in cui viene considerato idoneo titolo di partecipazione alle procedure concorsuali, in alternativa al possesso della specializzazione medica in Psichiatria, anche la laurea in Psicologia, ed in quelle relative alla composizione delle commissioni esaminatrici ove intendesse prescrivere la presenza di componenti esperti nella disciplina di Psicologia.

La ASL evocata in giudizio non si costituiva.

All’esito dell’udienza fissata per la trattazione in smaltimento, il Collegio rilevava possibile difetto di giurisdizione con Ordinanza n. 6325/2022, ritualmente comunicata alle parti, riservando la decisione infine assunta, previa riconvocazione della camera di consiglio, con le modalità da remoto.

DIRITTO

1.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi riconoscere la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, atteso che l’instaurata controversia verte sull’asserita illegittimità delle indette procedure comparative (cfr. Cassazione, sezioni unite, ordinanza 17 febbraio 2017, n. 4227).

In particolare, la richiamata pronunzia della Corte di Cassazione ha precisato che “le procedure di selezione avviate dalle ASL, sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa (in base all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 cit.), sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base all’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi