TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2020-09-28, n. 202001221
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Pubblicato il 28/09/2020
N. 01221/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2014, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E R C e S P F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N M in Bari, alla via Andrea Da Bari, n. 35;
contro
Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 17/2014, recante "ingiunzione alla demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, art.33 DPR 380/01", a firma del Dirigente del VII Settore "Urbanistica ed Edilizia- Servizio Abusivismo" del Comune di Manfredonia, resa in data 05.02.2014 e notificata il successivo 10.02.2014;
- dell'ordinanza dirigenziale di sospensione lavori n.80 del 24.10.2013, notificata il 29.10.2013;
- del verbale di violazione edilizia n. 14/2013, redatto dalla Polizia Locale - Nucleo Polizia Giudiziaria in data 12.08.2013 e notificato il 13.08.2013;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuto, per il quale ci si riserva di presentare motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dall’Amministrazione intimata una documentata relazione che contenga la precisa descrizione del manufatto abusivo, delle sue dimensioni, della relativa incidenza sul carico volumetrico complessivo e sulla sagoma dell’edificio nonché dello stato attuale;relazione corredata da adeguata documentazione fotografica;
Al predetto adempimento dovrà provvedere il Dirigente del VII Settore "Urbanistica ed Edilizia- Servizio Abusivismo" del Comune di Manfredonia, con facoltà di delega, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 16 giugno 2021;