TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-04-21, n. 201003732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-04-21, n. 201003732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201003732
Data del deposito : 21 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00208/2010 REG.RIC.

N. 03732/2010 REG.SEN.

N. 00208/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2010, proposto da:
Magaldi Techno S.A.S, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Pietro Ballerini Puviani in Bologna, via Castiglione 101;

contro

Acer-Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, rappresentato e difeso dagli avv. C C, A T, con domicilio eletto presso C C in Bologna, via S.Stefano,16;

nei confronti di

Srl G Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot.n.683 del 03.02.2010 con la quale l'ACER di Rimini ha negato al ricorrente l'accesso agli atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acer-Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Srl G Costruzioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/04/2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Riferisce la società ricorrente di aver stipulato un contratto di sub - appalto con la società controinteressata, vincitrice della gara di appalto indetta dall’A.C.E.R. di Rimini per la costruzione di 56 alloggi, per la realizzazione di vari impianti idrici, termici, elettrici ed altri.

Essendo insorti contrasti tra le due società il contratto veniva risolto in data 18/9/2008 e ne seguiva un contenzioso instaurato con atto di citazione del 19/8/2009, tra le stesse innanzi al Giudice Ordinario.



2.La società ricorrente formulava una prima istanza di accesso in data 2/3/2009 che veniva accolta con il rilascio della documentazione richiesta concernente l’offerta dell’aggiudicataria, le lavorazioni indicate come oggetto del sub-appalto, il bando di gara, il capitolato e lo stato di avanzamento dei lavori emessi ed approvati fino al 31/12/2008.

La società ricorrente formulava una seconda istanza di accesso in data 16/9/2009 e, a seguito della mancata risposta, decorsi trenta giorni, si formalizzava l’atto tacito di rifiuto, che non veniva impugnato.

Su detta istanza vi era stata specifica opposizione della società controinteressata in quanto i documenti richiesti erano ritenuti estranei al rapporto intercorso tra le due società.

La società ricorrente formulava una diffida, in data 26 gennaio 2010, lamentando la mancata risposta alla propria richiesta di accesso del 16/9/2009.

L’Amministrazione rispondeva che vi era stata opposizione della società controinteressata e che detta documentazione, ad eccezione di quella già trasmessa, a seguito della prima istanza di accesso era estranea al rapporto tra le due imprese.

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