TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2021-07-14, n. 202100575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2021-07-14, n. 202100575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100575
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2021

N. 00575/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A N, G C, R V, G C, A P, S L, A A, S B, C L, M G e Comitato Promotore del referendum ex artt. 29 e 30 del Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini del Comune di Jesi, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;

contro

Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 124;

Comitato dei Garanti del Comune di Jesi, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lega del Filo D'Oro Onlus, Pane Quotidiano Onlus, Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 28/01/2021, notificato in pari data, adottato dal Comitato dei Garanti del Comune di Jesi ex art. 18, comma 8, dello Statuto comunale, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza per la promozione di un referendum abrogativo concernente la deliberazione della Giunta Comunale di Jesi n. 282 del 24/11/2020 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 185 del 30/11/2020;

- della nota di trasmissione del Comune di Jesi del 28/01/2021 prot. 5890;

- in parte qua , del “ Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini ” del Comune di Jesi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7/02/1994 e s.m.i.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2021:

- della delibera del Consiglio Comunale di Jesi n. 20 del 4/02/2021 avente ad oggetto: “ Presa d'atto della decisione del Comitato dei Garanti in ordine alla proposta di referendum abrogativo concernente le deliberazioni della Giunta Comunale n. 282 del 24/11/2020 e del Consiglio Comunale n. 185 del 30/11/2020 ” e della nota di trasmissione del 10/02/2021;

- in parte qua , del “ Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini ” del Comune di Jesi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7/02/1994 e s.m.i;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la “Memoria esplicativa” del Comune di Jesi al Comitato dei Garanti del 12/01/2021;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Alla morte del signor C M, a cui era stata concessa la cittadinanza onoraria del Comune di Jesi con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24/01/2019, l’Amministrazione apprendeva che questi, con proprio testamento del 22 ottobre 2019, dopo aver revocato ogni precedente disposizione, aveva stabilito di lasciare al Comune di Jesi la somma di € 2.000.000 (duemilioni), a condizione che fosse riportata in Piazza della Repubblica la fontana con i leoni e l’obelisco per essere lasciata lì per sempre e che la stessa fosse resa perfettamente funzionante nella sua parte idraulica, allacciata all’acquedotto cittadino. Qualora il Comune non avesse ottemperato al suddetto obbligo entro un anno dalla pubblicazione del testamento, la disposizione testamentaria avrebbe dovuto intendersi revocata e le somme originariamente destinate al Comune sarebbero state devolute in beneficenza in parti eguali in favore della Lega del Filo D'Oro Onlus, del Pane Quotidiano Onlus e della Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus.

Con delibera della Giunta Comunale n. 282 del 24/11/2020, quindi, il Comune, preso atto dell’anzidetto lascito testamentario, ha espresso parere favorevole alla sua accettazione, disponendo di dare attuazione a quanto in esso previsto, di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento, di proporre al Consiglio Comunale l’inserimento nel programma delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, nella nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e nel bilancio di previsione 2021/2023 le opere e gli interventi all’uopo necessari, nonché di dare atto che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica avrebbe costituito modifica ed integrazione al Programma di riqualificazione urbana PIPERRU, di cui alla legge regionale n. 16 del 2005.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 30/11/2020, è stato deliberato di approvare la proposta della Giunta Comunale di inserimento di tali opere ed interventi nel programma delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, nella nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e nel bilancio di previsione 2021/2023, di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare l’adeguamento dello schema dei suddetti strumenti di programmazione e di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione dei suddetti documenti di programmazione contestualmente alla variazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Previsione 2021/2023 e all’emendamento al bilancio di previsione 2021/2023.

In data 24/12/2020 gli odierni ricorrenti, vista la rilevanza della questione e i suoi riflessi sull’intera collettività e ritenendo che la scelta del testatore andasse ad incidere su luoghi simbolo delle relazioni sociali cittadine, senza che la stessa sia stata inclusa nel programma politico dell’Amministrazione Comunale, hanno presentato una proposta di referendum abrogativo delle citate delibere n. 282/2020 e n. 185/2020 ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Comunale del Comune di Jesi e degli artt. 25 e ss. del “Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini” del medesimo Comune, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7/02/1994 e s.m.i. L’istanza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30 del citato Regolamento, è stata trasmessa al Comitato dei Garanti con nota prot. 67439 del 28/12/2020, il quale Comitato, all’esito dell’istruttoria, ha dichiarato la proposta referendaria inammissibile con provvedimento del 28/01/2021, trasmesso in pari data alla signora N, prima firmataria dell’istanza, per il fatto che i provvedimenti oggetto di referendum abrogativo non sarebbero atti amministrativi di carattere generale, come invece prescritto dall’art. 25, comma 3, del citato Regolamento comunale, e gli stessi rientrerebbero tra quelli esclusi ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. h), del medesimo Regolamento.



2. Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il Comitato promotore del referendum unitamente a un gruppo di cittadini elettori nonché firmatari dell’istanza referendaria, mediante la proposizione del presente ricorso e dei motivi aggiunti.

Avuto riguardo al fatto che con i motivi aggiunti si impugnano la delibera del Consiglio Comunale di Jesi n. 20 del 4/2/2021 di mera presa d’atto della decisione del Comitato dei Garanti e la “memoria esplicativa” del Comune di Jesi al medesimo Comitato dei Garanti datata 12 gennaio 2021, le quali vengono censurate sia in via propria che derivata per i medesimi vizi di cui sarebbero affetti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, entrambi i gravami verranno trattati congiuntamente.



2.1. I ricorrenti, dopo aver premesso la propria legittimazione ad agire, nonché l’immediata lesività e quindi impugnabilità della decisione del Comitato dei Garanti, hanno lamentato l’illegittimità dei gravati provvedimenti per i seguenti motivi:

- la decisione del Comitato dei Garanti sarebbe affetta dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, essendo erronea la valutazione espressa in ordine alla classificazione e alla natura degli atti oggetto dell’istanza referendaria come atti amministrativi non a carattere generale, come tali soggetti alle limitazioni di cui all’art. 25, comma 3, del Regolamento comunale. Al contrario, nel caso in esame esisterebbero tutte le connotazioni dell’atto amministrativo generale enucleate dalla giurisprudenza amministrativa (atti adottati nell’esercizio di una potestà amministrativa - e non normativa - e quindi privi del carattere dell’innovatività dell’ordinamento giuridico;
funzionali alla cura concreta di interessi pubblici;
con effetti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente), dal momento che l’accettazione di un siffatto lascito testamentario non può non incidere su interessi pubblici dell’intera comunità locale (quali la fruibilità degli spazi pubblici, il decoro architettonico, l’incidenza sulle finanze pubbliche e sulla programmazione delle opere pubbliche) e quindi non può non avere effetti pluridirezionali. Inoltre, lo spostamento della fontana da una piazza all’altra della città non ha rappresentato un intervento pubblico oggetto del programma di mandato e non è stato mai sottoposto al vaglio dei cittadini elettori, il che avrebbe reso quanto mai necessaria la partecipazione attiva di questi ultimi su atti aventi un’indubbia rilevanza sociale. La decisione del Comitato dei Garanti sarebbe basata su una lettura eccessivamente formalistica e restrittiva delle disposizioni regolamentari, che rischierebbe di vanificare le finalità del referendum stesso, nonché sorretta da una motivazione insufficiente, mentre, al contrario, i casi di esclusione dalla partecipazione referendaria sarebbero di stretta interpretazione, come si ricaverebbe da diverse disposizioni dell’ordinamento (in particolare, art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 o TUEL, ma anche art. 18, comma 4, dello Statuto comunale e art. 25, comma 3, del Regolamento);

- in ogni caso, i ricorrenti censurano lo stesso “Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini” del Comune di Jesi nella parte in cui ha introdotto disposizioni e regole applicative non in linea, e semmai maggiormente ed illegittimamente restrittive, rispetto all’art. 8, comma 3, del TUEL e allo Statuto comunale, così condizionando la decisione dei Garanti (quest’ultima illegittima anche in via derivata);

- la decisione dei Garanti sarebbe illegittima anche per la ritenuta inammissibilità della proposta referendaria in ragione dell’asserita violazione dell’art. 27, lettera h), del Regolamento - secondo cui non possono essere oggetto di Referendum consultivo e abrogativo i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni - essendosi nelle delibere n. 282/2020 e n. 185/2020 disposto che il progetto di spostamento della fontana costituisce modifica ed integrazione al programma di riqualificazione urbana PIPERRU di cui alla legge regionale n. 16 del 2005. Assumono i ricorrenti che il quesito referendario non verte direttamente su “Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni” (nella specie il PIPERRU), ma sul contenuto di delibere riguardante l’accettazione del lascito testamentario con assunzione del relativo onere, e dunque su scelte amministrative “a monte” rispetto ad ogni modifica meramente consequenziale della pianificazione urbanistica comunale;

- gli atti impugnati con motivi aggiunti sarebbero illegittimi per i medesimi motivi innanzi esposti, in via propria e in via derivata.

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