TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-08, n. 202400274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-08, n. 202400274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400274
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09655/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9655 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Calligaro, con domicilio eletto presso lo studio OL AL in Roma, via Filippo Corridoni, n. 4;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del presidente della repubblica n. 00309/2017 del 7.02.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS-, già -OMISSIS- rimasto vittima, in data -OMISSIS-, di una violenta aggressione nel -OMISSIS- presso cui prestava servizio, impugna il decreto presidenziale del -OMISSIS- che ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica volto al riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266 con le modalità di cui all’art. 1, comma 563 della stessa legge.

2. Il Ministero dell’Interno, costituitosi nel presente giudizio per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, ha in via preliminare sollevato eccezione di inammissibilità del gravame, sia perché ripropone questioni già oggetto del parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sia per difetto di giurisdizione.

3. Con ordinanze presidenziali nn.-OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati posti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, che ha adempiuto in data 2.10.2023, depositando agli atti una relazione corredata di documentazione relativa ai fatti di causa.

4. In data 24.10.2023 il ricorrente ha depositato memoria di replica.

5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il Collegio deliba – in via preliminare – l’eccezione

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