TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-28, n. 202207377

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-28, n. 202207377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207377
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 07377/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05574/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2021, proposto da
A B, rappresentato e difeso dagli avvocati D D T e Vincenzo D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Aurunco di Bonifica in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

- del decreto ingiuntivo n° 917/2018 del 18.10.2018, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio R.G. n° 7907/2018, dichiarato esecutivo giusta decreto di esecutorietà cron. n° 32651/2018 del 07.12.2018 e notificato il 04.01.2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente:

a) è stata assunta alle dipendenze del Consorzio Aurunco di Bonifica (C.A.B.), come operaio con la qualifica di acquaiolo (livello 116 della contrattazione collettiva vigente ratione temporis ), con contratto a tempo determinato dal 03.04.2017 al 31.10.2017;

b) è rimasta inizialmente creditrice della complessiva somma di denaro, dovuta per il periodo lavorativo Aprile 2017 - Ottobre 2017, di € 11.500,95, a titolo di retribuzione contrattuale nonché dell’importo di € 794,41 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, per un credito complessivamente vantato pari ad € 12.295,36;

c) ha fatto ricorso, a fronte del mancato spontaneo pagamento delle suddette somme da parte del Consorzio Aurunco di Bonifica, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in funzione di Giudice del Lavoro) e, in esito al procedimento monitorio incardinato al R.G. n° 7907/2018, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n° 917/2018 del 18.10.2018, con il quale è stato ingiunto al C.A.B. il pagamento, in proprio favore, della “somma di € 12.295,36, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo”;

Considerato che:

a. con successivo decreto di esecutorietà cron. n° 32651/2018 del 07.12.2018, lo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. lavoro, preso atto della mancata opposizione al D.I. n° 917/2018, vi apponeva la formula esecutiva;

b. in data 09.01.2019, poi, la stessa parte ricorrente provvedeva a notificare all’ente creditore il predetto decreto ingiuntivo, ormai esecutivo;

c. nel mese di dicembre 2019 il medesimo ricorrente ha ricevuto la somma di € 2.034,53 a titolo di pagamento parziale rispetto alla maggiore somma dovutagli;

d. che, ad oggi, la somma di cui è creditore nei confronti del Consorzio Aurunco di Bonifica ammonta a € 10.260,83;

Ritenuto che “nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 26.03.2021, n° 2038;
sez. VII, 08.03.2021, n° 1535;
sez. II, 03.02.2021, n° 744;
Consiglio di Stato sez. V, 30.10.2017, n° 4985;
29.04.2016, n° 1644);

Visto il provvedimento giudiziale che dichiara l’esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per cui è causa, a comprova della circostanza che il decreto ingiuntivo abbia acquistato efficacia di giudicato sostanziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2016, n. 1644);

Valutato che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n° 669 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n° 30 e ss.mm.ii.), risultando il titolo esecutivo notificato in data 09.01.2019;

Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato da parte ricorrente e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

Preso, altresì, atto che, in aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha richiesto la nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento nonché, per ogni violazione o inosservanza successiva, le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett.e) c.p.a.;

Considerato che la pronuncia giurisdizionale, della quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione intimata è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede di cognizione;

Stimato che “la circostanza che un Consorzio si trovi in fase di liquidazione a seguito della sua estinzione ai sensi dell'art. 5 comma 11 ter, d.l. 28 agosto 1995 n. 361, conv. in l. 27 ottobre 1995 n. 437, non può essere invocata per sostenere, con riferimento alla disciplina delle azioni esecutive nei confronti degli enti locali dissestati, l'impossibilità di utilizzare il giudizio di ottemperanza;
infatti, a prescindere dalla questione dell'applicabilità ai Consorzi della normativa sul dissesto degli enti locali e quindi delle conseguenti preclusioni in termini esecutivi, allo stato di dissesto non è comunque equiparabile la fase di liquidazione, preordinata alla risoluzione dei rapporti pendenti a mezzo di un organo straordinario che, fra l'altro, può ritenersi sostituibile dal Commissario ad acta nominato dalla sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I , 25/06/2008, n. 784 e 17/01/2006, n. 29);

Valutato che:

- va ordinato, pertanto, al Consorzio Aurunco di Bonifica, in liquidazione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 917/2018 del 18.10.2018, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in funzione di Giudice del Lavoro), provvedendo al pagamento della somma dovuta, ove non sia stata comunque nelle more erogata o percepita - e comunque detratto quanto già corrisposto -, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;

- una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, debba provvedere – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura di parte ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

- le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Consorzio Aurunco di Bonifica, in liquidazione, da liquidarsi in separata sede, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione da esibirsi;

Ritenuto che sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali e valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes , tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore;

Ritenuto di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:

- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094):

nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87). Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268);

- le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);

Precisato che –stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva del decisum del giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra;

Stimato equo, disporre, tuttavia, la compensazione delle spese;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi