TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-11-08, n. 202300498
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 00498/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati F T e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G A in L’Aquila, via Cardinale Mazzarino n. 76;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capitignano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Scoppito, via Roma n. 20;
ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo, in persona del legale rappresentante in carica, Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente in carica, ASL - Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo - Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del Direttore generale in carica, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento A.I.A. n. -OMISSIS-, emesso dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere pubbliche - Governo del territorio - Politiche ambientali (Territorio-Ambiente), Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., di rilascio alla società agricola -OMISSIS- dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto di allevamento suinicolo, nella parte in cui limita l’autorizzazione integrata ambientale richiesta per l’esercizio dell’attività IPPC, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla potenzialità massima “di 2.000 capi/ciclo, come da prescrizione resa nell’ambito del parere vincolante di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal Sindaco quale Autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità in via esclusiva, che costituisce limite legale alla capacità produttiva”;
- della nota del Sindaco del Comune di Capitignano prot. n. -OMISSIS-, inviata alla Regione Abruzzo in pari data, con la quale, ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene limitato lo svolgimento dell’attività di allevamento di suini ad un numero massimo di 2.000 (duemila) capi;
- dei verbali della conferenza di servizi, indetta dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dell’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, presentata dall’-OMISSIS-., in particolare del verbale del -OMISSIS-, nella parte in cui, nel concludere la conferenza di servizi con parere favorevole al rilascio dell’A.I.A., pone “la prescrizione vincolante e non superabile per le motivazioni richiamate dei 2000 capi, resa dal Comune ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 …”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Capitignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa R P;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’-OMISSIS-. ha domandato l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, dell’autorizzazione integrata ambientale n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Regione Abruzzo per la riattivazione di un allevamento di suini da ingrasso con più di 2.000 posti da produzione, nella parte in cui ha imposto la limitazione all’allevamento di non più di 2.000 capi di bestiame.
La società ricorrente ha dedotto che tale limitazione - proposta dal Sindaco del Comune di Capitignano con nota prot. n. -OMISSIS- (anch’essa