TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900338
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00338/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01162/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Provincia di Foggia, non costituita in giudizio

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, notificata in forma esecutiva il 5.5.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto l’avv. -OMISSIS--OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della Provincia di Foggia alla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, notificata in forma esecutiva il 5.5.2017, e ciò al fine di ottenere il pagamento delle spese processuali, determinate in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, odierno ricorrente, dichiaratosi antistatario della parte che aveva agito in giudizio (sig. Antonio Conversano).

La Provincia di Foggia non si è costituita in giudizio e all’udienza in Camera di Consiglio del 20 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, occorre ordinare che la Provincia di Foggia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza e corrisponda in favore del ricorrente gli importi dovuti.

A tal fine, il Collegio fissa il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
restano riservate, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta e l’eventuale condanna al pagamento di ulteriori somme di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato (art. 114, comma 4, lett. d) ed e) del codice del processo amministrativo).

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in €. 100,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, che la Provincia di Foggia dovrà corrispondere la ricorrente.

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