TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2017-04-06, n. 201701777
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Pubblicato il 06/04/2017
N. 01777/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01954/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2017, proposto da: O srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Gabriele C.F. GBRGDU69P05F839P, domiciliato ex art.25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Incremento Finanziario srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Paolino C.F. PLNGTN55A22B644S, Maria Annunziata C.F. NNNMRA62C47I019R, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto del 21 dicembre 2016, di approvazione della graduatoria regionale dei fornitori dei servizi media audiovisivi per il servizio televisivo terrestre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Incremento Finanziario srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. G. Gabriele, l'Avvocato dello Stato D. Di Giorgio per l'Amministrazione resistente e l'Avv. G. Paolino per la parte controinteressata;
Ritenuti sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a.;