TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201603423

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201603423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201603423
Data del deposito : 29 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2016

N. 03423/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02305/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2015, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato D B C.F. BRBDNC65H09C351K, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Conte Ruggero, 20;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

del decreto della Corte d’appello di Messina n. 3288/2012 nella parte in cui condanna il Ministero dell’economia e finanze al pagamento dell’indennizzo ex art. 3 L. 89/2001 in misura di euro 8.000 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed alle spese legali da distrarre in favore del difensore anticipatario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto della Corte d’appello di Messina n. 3288/2012 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è stato condannato ai sensi dell’art. 3 della L. 89/2001 a pagare in favore di Candio Giuseppe la somma di euro 8.000 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, e spese legali da corrispondere in favore del difensore anticipatario;

Considerato che il decreto è divenuto definitivo come si attesta nella dichiarazione appostavi in calce dalla cancelleria della Corte d’appello di Messina in data 5 febbraio 2014;

Visto il ricorso in epigrafe proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. con il quale il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul predetto decreto, nonché la condanna dell’amministrazione debitrice al pagamento delle cd. astreintes , decorrenti dalla data di notifica del titolo in forma esecutiva alla PA, nonché il rimborso delle spese del giudizio di ottemperanza, da distrarre in favore del procuratore distrattario avv. D B;

Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita con memoria meramente formale per resistere al ricorso;

Considerato che il ricorrente ha depositato in data 31 Ottobre 2016 la dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies della L. 89/2001;

Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze e sugli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario;

Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, ed essendo state rispettate tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza, ivi incluso il termine dilatorio di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, con la conseguenza che il Ministero resistente dovrà eseguire il giudicato – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente delle somme dovute in base al giudicato;

Ritenuto, invece, di non poter accogliere il capo di domanda relativo alla condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora, sia perché queste hanno una decorrenza diversa da quella richiesta dal ricorrente, e possono quindi essere applicate “ solo dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” (cfr. C.d.S., IV, 3094/2016, e art. 1, co. 781, della L. 208/2015, che ha modificato sul punto l’art. 114, co. 4, lett. e, del c.p.a.), sia perché anche l’eventuale penalità di mora successiva alla sentenza che ordina l’esecuzione del giudicato non può essere applicata nel caso di specie, al fine di evitare duplicazioni, dato che già il titolo prevede tra gli accessori del credito gli interessi al tasso legale fino al momento del soddisfo (cfr. sul punto la condivisibile decisione del Tar Lazio-Roma, sez. II, 29 febbraio 2016, n. 2696);

Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta che sembra opportuno al Collegio nominare nella persona di un Dirigente di seconda fascia individuato direttamente dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero resistente, perchè provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti;

Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la regola della soccombenza, e gravare quindi sul Ministero resistente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità dei ricorsi proposti all’odierna camera di consiglio per l’esecuzione di un unico decreto;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi