TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-01-11, n. 201900031
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Pubblicato il 11/01/2019
N. 00031/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2017, proposto da B C, V P, S P, P C, V C, M C, rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Girbino in Catania, via Asilo Sant'Agata, 19;
contro
Comune di Ispica non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del
giudicato nascente dalla sentenza n. 987/2014 della Corte d’Appello di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato in data 13 settembre 2017 e depositato il successivo 22 settembre, i signori B C, V P e S P – nella qualità di eredi del signor Andrea Pennavaria – ed i signori P C, V C e M C hanno richiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 987/2014 depositata il 08.07.2014, nell’ambito del giudizio n. 449/2008 RG con cui il Comune di Ispica è stato condannato al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della somma di € 121.114,30 oltre accessori come in parte motiva e spese del grado liquidate in euro 3.750,00 oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge.
A sostegno del ricorso parte ricorrente deduce che la citata sentenza è stata munita di formula esecutiva il 25.07.2014 e notificata al Comune in tale forma in data 23.10.2014. Non essendo stata impugnata, la sentenza è dunque passata in cosa giudicata, ma il Comune non ha provveduto al pagamento, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14 del D.L. 669/1996.
Nel sottolineare lo stato di dissesto finanziario, in cui, ai sensi degli artt. 244 e ss. d.lgs. n. 267/2000, versa il Comune di Ispica, giuste deliberazioni consiliari nn. 40 del 26.04.2013 e 41 del 27.04.2013, i ricorrenti hanno quindi richiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza suindicata con la nomina di commissario ad acta, in ipotesi di permanente inottemperanza.
2. Il Comune intimato non si è costituito. All’esito della Camera di Consiglio del 22 marzo 2018, il Collegio rilevava l'assenza sia dell'attestazione di autenticità sulla sentenza Corte d’Appello di Catania n. 987/2014, che dell’attestazione del passaggio in giudicato di essa, stante che, in calce alla detta sentenza, si rinvenivano alcuni timbri non leggibili e, dopo la formula esecutiva, un timbro nel quale era possibile distinguere solo una data – 24.07.2017 – rimanendo esso, per il resto, pure assolutamente illeggibile.
3. Pertanto, con ordinanza n. 928 del 9 maggio 2018, il Tribunale, riservandosi la decisione, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cpa, assegnava alle parti giorni venti, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione suindicata.
4. In data 15.05.2018, parte ricorrente ha provveduto a depositare memoria ed a versare in atti ulteriore documentazione, dalla quale è stato possibile rilevare i dati richiesti afferenti, come si disse, il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta e l’attestazione di autenticità di essa.
5. All’esito, pertanto, della nuova Camera di Consiglio del 12 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Parte ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per ottemperanza, oltrechè come ovvio in ragione del mancato pagamento da parte del Comune di Ispica, in forza della nota dell’organismo straordinario di liquidazione, prot. Comm. n. 21, prot. n. 10023/ce766 del 31 marzo 2017, con cui è stato precisato che, in considerazione dell'epoca dell’occupazione abusiva dei suoli, di molto antecedente l'emanazione del D.L. n. 80/2004, l'affare doveva ritenersi estraneo alla gestione “dissestata” dell’ente.
6.1. Tali conclusioni non sono condivise dal Collegio. Va osservato infatti che, sin dal momento del primo accertamento giurisdizionale delle pretese degli odierni ricorrenti (che rimonta alla sentenza 61/2007 resa dal Tribunale di Modica il 25.01.2007, poi confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania indicata in epigrafe), erano già in vigore le disposizioni di cui al decreto citato.
A tal proposito va osservato, per altro, che i fatti di gestione che hanno determinato l’obbligo risarcitorio a carico del Comune di Ispica sono talmente risalenti nel tempo (inizi degli anni ’80 del secolo scorso) che, ove mai si volesse risalire alle disposizioni di legge applicabili al momento del loro verificarsi, si dovrebbe concludere per l’impossibilità di far rientrare il credito dei ricorrenti nel bilancio del comune di Ispica, atteso che la prima disciplina normativa dei debiti fuori bilancio, per altro introdotti come istituto di carattere temporaneo, rimonta all’art. 24 del DL n. 66 del 1989, quindi a data successiva ai fatti di gestione in discorso, con la conseguente impossibilità di attivare i meccanismi previsti per ricondurre il credito in discorso nell’alveo del bilancio dell’ente.
Ritiene dunque il Collegio, che possano trovare applicazione nel caso di specie le disposizioni dettate in materia dal testo unico degli enti locali, applicate alla luce della ripetuta norma di interpretazione autentica di cui al DL 80/2004.
7. Al lume delle superiori considerazioni, non vi sono ragioni per discostarsi dai principi espressi dalle decisioni di questo Tribunale nn. 1242, 1244, 1245 ed 1246 del 11.06.2018 2018, con cui è stata affrontata la specifica questione dell’ammissibilità del ricorso in ottemperanza in relazione ai crediti derivanti da sentenze pubblicate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile sulla base degli infrascritti rilievi.