TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-21, n. 202405654
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 05654/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10568/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10568 del 2019, proposto da
IG RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare,, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del decreto di conferma della decadenza di cui al Prot. n. M_D GMIL REG2019
0336270 del 22.5.2019, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per
il Personale Militare – I Reparto – 2^ Divisione, con il quale si confermava, nei
confronti del signor RI IG, il provvedimento di decadenza di cui al Decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0364778, emanato dalla DGPM il 20 giugno 2017,
nonché di ogni atto presupposto, contestuale o consequenziale che arrechi danno
al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^ serie speciale–n. 74 del 23 settembre 2014, veniva indetto il reclutamento, per il 2015, di 7.000 VFP 1 nell’Esercito (allegato 1), al quale IG LI chiedeva di partecipare per il 3° blocco.
Nella domanda di reclutamento, presentata on-line,, egli dichiarava, tra l’altro, di essere in possesso dell’autorizzazione a montare per sport olimpici n. 36071, rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) in data 10 settembre2014. Con decreto dirigenziale n. 183 del 18 novembre 2015 veniva, quindi, approvata la graduatoria di merito.
Il sig. LIsi classificava utilmente in posizione 1511, con il punteggio di 11.
Successivamente, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0413367 del 14 luglio 2017 i vincitori del predetto concorso venivano ammessi alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito con decorrenza giuridica e amministrativa 15 settembre 2015.
Nel frattempo, a seguito dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando in questione, emergeva che l’interessato, nella domanda di partecipazione aveva prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso dell’autorizzazione a montare per sport olimpici.
Pertanto, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0364778del 20 giugno2017, l’amministrazione dichiarava il VFP 1 IG LI decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito contratta il 15 settembre2015, considerando il servizio prestato quale servizio di fatto.
Avverso il predetto decreto di decadenza dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito del 20 giugno 2017 il LI proponeva un primo ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio(R.G. n.06626/2017), con istanza di sospensione cautelare.
Con decreto presidenziale n. 03640/2017 del 15 luglio 2017, il T.A.R. adito disponeva che l’Amministrazione doveva produrre “[...] una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio [...]”.
In esecuzione del predetto decreto presidenziale,