TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-08, n. 201200417
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Testo completo
N. 00417/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2012, proposto da:
A L B M, rappresentato e difeso dagli avv. A B, M M, con domicilio eletto presso Avv. Sergio Boldrini in Ancona, corso Mazzini, 170;
contro
Questura di Ancona, Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Questure di Ancona e Macerata sull'istanza presentata dal ricorrente il 10.3.2010, diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Questura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino bengalese, con ricorso ex art. 117 e ss. d.lgs 104/2010 impugna il silenzio in merito alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 23.7.2010.
In particolare il Sig. Mozumder Abdul Lahel Bake beneficiava della L. 102/09 per regolarizzare la propria posizione di lavoro e di soggiorno. Successivamente alla sottoscrizione, in data 10.3.2010, del contratto di soggiorno avanti lo Sportello Unico Immigrazione di Ancona, presentava istanza di permesso di soggiorno, inizialmente diretta alla Questura di Macerata e poi, per competenza territoriale, trasferita a quella di Ancona. Il ricorrente documenta numerosi solleciti e, infine, una diffida inviata in data 22.11.2011, richiedendo i riavvio del procedimento.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
In data 4.5.2012 l’Amministrazione ha depositato una relazione dove ha indicato le ragioni della mancata pronuncia, in particolare in ragione di una sospetta falsità dell’istanza di regolarizzazione.
Alla Camera di Consiglio del 24.5.2011 la ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
Ritenuto che non sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del cpa., in quanto non risulta sia stato adottato un provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, essendo stato adottato dalla PA un provvedimento di diniego dell’istanza in data 2.3.2012.
Ritenuto quindi il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c del d.lgs 104/2010
Con riguardo alle spese le stesse possono essere compensate, considerate le circostanze e, in particolare, la presenza di un precedente provvedimento di archiviazione dell’istanza (28.2.2011).