TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2017-02-23, n. 201700083
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Pubblicato il 23/02/2017
N. 00083/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01211/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M S, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria n. 19;
contro
Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determina del responsabile della gestione del patrimonio n. 479 del 02.08.2016, notificata il 5.08.2016, con cui è stata dichiarata la immediata risoluzione del contratto sottoscritto, nonché disposta la revoca della relativa concessione, tra la ricorrente e il Comune di Squinzano per la gestione dell'impianto sportivo ubicato in Piazza Se. Pulli, ai sensi dell'art. 94 D.L.vo. n. 159/2011, con contestuale invito a rilasciare l'immobile per la data del 06.09.2016;
di ogni atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, nonché,
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto ad ottenere in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per il funzionamento del suddetto impianto sportivo e per la realizzazione delle opere necessarie in ossequio al bando, pari all'importo di euro 86.000,00 circa oltre iva al 10% di interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Squinzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) il bene per cui è causa è costituito da un impianto sportivo di calcetto, di proprietà del Comune, e da questo affidato in gestione alla ricorrente in virtù di atto concessorio;
b) avuto riguardo alla tipologia del bene, nonché all’utilizzo del modulo utilizzato dall’Amministrazione per l’affidamento in gestione alla ricorrente (concessione), il bene in esame sembra presentare natura di bene indisponibile, ai sensi dell’art. 826 u.c. c.c, essendo destinato a servizio dell’intera collettività;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;