TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-06-08, n. 201105082
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N. 05082/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06945/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6945 del 2006, proposto da
PIERA GIANNINI domiciliata ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. N V con studio in Rocca di Papa (Rm), via Italia n. 37
contro
COMUNE DI ROCCA DI PAPA, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 110 prot. n. 9227 del 24 aprile 2006 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21/06/06 e depositato il 17/07/06 Piera Giannini ha impugnato l’ordinanza n. 110 prot. n. 9227 del 24 aprile 2006 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
Il Comune di Rocca di Papa, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 4404/2006 del 26/07/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Piera Giannini impugna l’ordinanza n. 110 prot. n. 9227 del 24 aprile 2006 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire e in zona caratterizzata da vincolo paesistico e sismico, di un livellamento del terreno, un basamento in cemento armato e un manufatto prefabbricato in legno di oltre 90 mq. in corso di costruzione.
Con la prima censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere perché, essendo il manufatto in corso di realizzazione, il Comune avrebbe dovuto ordinare la sospensione dei lavori prima di ingiungere la demolizione.
Il motivo è infondato in quanto nessuna norma prevede che la demolizione debba essere necessariamente preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori.
Ed, infatti, la sospensione dei lavori attiene ad un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata (TAR Campania – Napoli n. 19290/08).
Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione del d. lgs. n. 42/04 e della legge n. 64/74 perché i vincoli indicati nel provvedimento impugnato non sarebbero di natura tale da giustificare la gravata demolizione.
Il motivo è infondato e, comunque, irrilevante ai fini della decisione in quanto, secondo quanto risulta dall’esame dell’atto impugnato, nella fattispecie la misura demolitoria è stata irrogata ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 per mancanza del titolo edilizio abilitativo necessario per la realizzazione dell’opera.
In particolare, il manufatto realizzato dalla ricorrente rientra nell’ambito della “nuova costruzione” che, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire.
La mancanza del titolo edilizio abilitativo in questione, richiamata nel provvedimento impugnato, costituisce di per sé ragione sufficiente per l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 con conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione circa la fondatezza del ricorso, dell’esistenza e della validità dei vincoli richiamati nella censura.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.
La censura è infondata.
Quanto alla correttezza sostanziale della gravata ordinanza di demolizione (che smentisce la prospettata inadeguatezza dell’istruttoria) si rinvia a quanto in precedenza evidenziato circa la legittimità della misura ripristinatoria quale conseguenza dell’acclarata carenza di titolo edilizio abilitativo.
In ordine al dedotto difetto motivazionale va, poi, rilevato che l’ordinanza di demolizione, costituendo esplicazione di un potere vincolato, è congruamente motivata (come è avvenuto nella fattispecie) con la descrizione delle opere abusive ed il richiamo all’accertata abusività delle stesse senza necessità di indicare alcun interesse pubblico ulteriore (Cons. Stato sez. V n. 2497/11;Cons. Stato sez. IV n. 2266/11).
Nessuna rilevanza, poi, a fronte dell’esercizio di un potere vincolato, quale è quello cui inerisce l’ordinanza di demolizione, assume la presenza di ulteriori costruzioni nell’area che, se abusive, andranno parimenti sanzionate.
Infondata, infine, è l’ultima censura con cui la ricorrente prospetta la necessità di sospendere l’efficacia del provvedimento di demolizione in conseguenza dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 dalla stessa presentata.
Ed, infatti, in assenza di alcun esplicito riferimento normativo in tal senso, l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 non influisce sulla legittimità o l’efficacia dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata (come è avvenuto nella fattispecie in cui il provvedimento impugnato è del 24 aprile 2006 laddove l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 è stata depositata il 12/06/06).