TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-13, n. 202200500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-13, n. 202200500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200500
Data del deposito : 13 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2022

N. 00500/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2015, proposto da
Finegil Editoriale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio eletto presso lo studio M B in Cagliari, via Garibaldi n.105;

contro

Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R, A M A P, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fa Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento, n. 69;

per l'annullamento

della delibera di approvazione definitiva ed adeguamento del piano urbanistico comunale di Sassari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n, 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente ha esposto di essere proprietaria di due fabbricati in Sassari ubicati nelle vie Porcellana, Muroni e Risorgimento, distinti al catasto Foglio 107, mapp. 103 sub 3 e mapp. 187 sub 4 e 7.

Entrambi sono stati realizzati giuste concessioni edilizie risalenti agli anni sessanta e ricadenti, ante approvazione del nuovo PUC, all’interno dell’ambito 5 della zottozona B2 - completamento residenziale del PRG.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 10.07.2008, in sede di avvio del procedimento di adozione/approvazione del PUC, gli immobili venivano confermati nella zona B – sottozona B3 “ ambiti di completamento contigui o interni al centro matrice all’interno dei quali si prescrivono interventi edilizi atti a mantenere e riqualificare gli edifici e le loro caratteristiche di pregio ”, richiamando il Piano Particolareggiato già approvato per quanto attiene alle modalità di attuazione.

Tuttavia, il Comune di Sassari, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.07.2011, recante la nuova adozione del PUC, ha poi riclassificato i predetti fabbricati inserendoli nell’ambito più antico del Centro Storico – Zona A sottozona A1, normata dagli artt. 16 e ss. delle NTA (in particolare, dall’art. 17 NTA);
classificazione che veniva confermata nel piano poi approvato, con rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.



2. Ciò posto in fatto, con l'odierno ricorso la ricorrente ha contestato tale classificazione, deducendo in diritto:

- 1) Violazione ed errata applicazione del DA 2266/U del 22.12.1983 – Violazione ed errata applicazione degli artt. 19 e 20 della LR 45/1989. Eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto e sui presupposti , in quanto i due fabbricati di proprietà della ricorrente, nel previgente PRG, erano ricompresi nella zona urbanistica B sottozona B2, poiché all’epoca non erano stati ritenuti meritevoli di inserimento nel centro storico – Zona A, stante l’assenza dei presupposti indicati nell’art. 3 del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U “Decreto Floris”.

In particolare, la sottozona A1 fa riferimento a porzioni di insediamento urbano che rilevano tracce dell’originaria identità della città di Sassari, sorta intorno al XII/XIII secolo, mentre gli immobili della ricorrente rappresentano una sorta di “enclave” di zona A, all’interno della zona B, che si estende tutto intorno, infatti i lotti confinanti sono classificati come zona B, mentre solo quelli della ricorrente e pochi altri vengono classificati A1.

Di talché, tale inserimento è avvenuto non con riferimento alla porzione di territorio in cui insistono, ma con esclusivo riferimento alle caratteristiche che, ad avviso del Comune, caratterizzerebbero proprio i fabbricati, tali per cui sono stati estrapolati dalla zona B e trasferiti nel centro storico. I predetti fabbricati sono stati oggetto di continui interventi edilizi fino agli anni 2000, e si configurano come immobili moderni e per questo infatti esclusi dal precedente PRG dal centro storico.

La scelta fatta dall’Amministrazione comunale attraverso lo strumento urbanistico impugnato con l’odierno ricorso appare in contrasto anche con la prima versione del PUC, nella quale invece erano stati inseriti in zona B, sottozona B3, sottolineando che la normativa e i presupposti per l’individuazione del centro storico non erano mutati rispetto al previgente PRG.

Nemmeno è rilevante la circostanza che gli immobili in esame siano stati inseriti nel centro matrice, in quanto numerosi fabbricati ricompresi nel centro matrice sono stati comunque inseriti nella zona B. Da qui, la lesione di un affidamento meritevole di tutela della ricorrente alla conferma della classificazione urbanistica precedente;

- 2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 51 e ss. delle NTA del PPR. Violazione ed errata applicazione degli artt. 19 e 20 della LR 45/1989. Eccesso di potere per errore di fatto e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria , in quanto il Comune di Sassari con il PUC adottato in via definitiva ha riperimetrato il centro matrice, in relazione ai criteri fissati dall’art. 51, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR per l’individuazione del centro di antica e prima formazione;
caratteristiche che però i fabbricati della ricorrente non hanno. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 51 e 52 impone una rigorosa istruttoria in ordine all’individuazione dei presupposti per l’inserimento nel centro matrice e la sua perimetrazione, nonché una conseguente adeguata motivazione, assente nel caso di specie;

- 3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 20 della LR 45/1989. Omessa riadozione del PUC all’esito della verifica di coerenza regionale , in quanto il PUC originario è stato sottoposto a consistenti modiche sostanziali (che hanno riguardato anche la perimetrazione e la disciplina urbanistico edilizia di tutte le zone), di talché si sarebbe dovuto sottoporre a nuova adozione ex art. 20 della LR 45/89. Il Comune di Sassari invece si è limitato, con la Deliberazione n. 35 del 18.11.2014, a disporre il recepimento di tutte le modifiche apportate dagli uffici e consulenti esterni, riapprovando un piano sostanzialmente differente da quello in precedenza adottato, violando quindi la ratio e la procedura fissata dall’art. 20 della LR n. 45/89.



3. Resiste la Regione Sardegna, che ha dapprima eccepito l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., in quanto l'impugnazione proposta nei confronti delle determinazioni regionali è assolutamente generica non essendo stata dedotta alcuna specifica censura, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.;
nonché l’inammissibilità per carenza di interesse, perché le determinazioni n. 3857/2013 e n. 3280/2014 attengono alla verifica di coerenza ex art. 31, comma 5, L.R. 7/2002 e in quanto tali, i predetti provvedimenti regionali, non vincolando le scelte urbanistiche del Comune, sono prive di lesività.

Anche l’impugnazione della determinazione regionale n. 1001/2017, aggiunge la Regione, è inammissibile per genericità e carenza di lesività, posto che le aree della ricorrente sono esterne alla perimetrazione individuata dalla sopra richiamata determinazione, che quindi non è lesiva della posizione di controparte.

Nel merito, la Regione Sardegna ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.



4. Resiste il Comune di Sassari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome in parte infondato e in parte da dichiararsi inammissibile evidenziando, in particolare, che:

- dalla relazione di progetto versata in atti emerge con chiarezza l’intenzione del pianificatore di procedere ad una nuova ricognizione dell’assetto storico-architettonico-urbanistico della città, tendente al recupero ed alla valorizzazione di tessuti urbani in grado di testimoniare l’evoluzione della città e di fare salvi alcuni aspetti particolarmente identitari, trascurati dai precedenti strumenti urbanistici. In particolare, il Comune di Sassari fa riferimento a quelle zone della città particolarmente caratterizzanti la sua evoluzione negli anni, individuando tra esse l’area di via Porcellana (dove insiste il fabbricato della ricorrente), attribuendole la destinazione A1 e prevedendo l’adozione di un nuovo Piano Particolareggiato;

- la destinazione a zona A1 è sorretta da una motivazione autonoma, indipendente dall’eventuale inclusione nel nuovo centro matrice, che avrebbe semplicemente carattere rafforzativo di una precisa e motivata scelta urbanistica. Si richiama in tal senso la relazione di progetto in cui si afferma che “interi isolati” potessero essere testimoni dell’evoluzione storica della città: ciò che è stato esattamente previsto per l’isolato, facente parte della direttrice di via Porcellana, in cui insiste l'immobile della ricorrente (che lo occupa per tre lati) ed un’area di standard S1. Che all’interno di detta direttrice si trovino aree che hanno mantenuto la destinazione a zona B è evenienza del tutto fisiologica e frutto della discrezionalità del pianificatore, comunque esercitata nell’ambito dei criteri generali del piano;

- il motivo dedotto dalla ricorrente sulla riperimetrazione del centro matrice è inammissibile per carenza di interesse, in quanto i fabbricati di proprietà della ricorrente non sono allo stato ricompresi nel centro matrice. La nuova riperimetrazione, per essere effettiva, deve essere recepita nel PPR attraverso una sua modifica. Sicché la ricorrente non ha alcun interesse a censurare ciò che, allo stato, rimane una semplice proposta di modifica al PPR, ed i fabbricati di sua proprietà rimangono al momento al di fuori del Centro Matrice siccome individuato dal PPR oggi vigente;

- le modifiche al PUC non hanno comportato uno stravolgimento del Piano e non hanno carattere sostanziale, come accertato dallo stesso Ing. C, responsabile dell’Ufficio del Piano.

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