TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-17, n. 202401076
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2024
N. 01076/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2016, proposto da
IO EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Tonolo, Salvatore Insinna, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Sandrigo, non costituito in giudizio;
nei confronti
VE NA, OL OR, AN AN, NA OR, Viesse S.r.l., non costituiti in giudizio;
Condominio Le Torri, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Lenarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Piazzale L. Da Vinci, 8;
EF CA, IA ZZ, CA OL, IO De IA, R.G. Fer Sas di ZZ IA & C., BE AR, LA PO, IO RI, NO NA, EA ZO, ES SO, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Bertilla Lain, Tommaso Lenarda, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Lenarda in Venezia-Mestre, Piazzale L. Da Vinci, 8;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 135 del 07/11/2016 di pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione delle opere edilizie abusive, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 eseguite in parziale difformità dal permesso a costruire nell'immobile sito in via Balcinelle n. 17/2,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Condominio Le Torri e di EF CA e di IA ZZ e di CA OL e di IO De IA e di R.G. Fer Sas di ZZ IA & C. e di BE AR e di LA PO e di IO RI e di NO NA e di EA ZO e di ES SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna ordinanza n. 135 del 7.11.2016, notificata il 9.11.2016, di irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione relativa ad opere parzialmente difformi dal permesso di costruire.
Il titolo edilizio veniva adottato dal Comune di Sandrigo nel 2005 per la costruzione di un complesso condominiale residenziale in via Bacinelle 17/2, mediante permesso di costruire n. 58 del 7.7.2005, rilasciato alla ditta MCL 1150 srl di Camisano Vicentino e successiva DIA del 23.7.2007.
Il Comune di Sandrigo, a seguito di accertamento della polizia locale, a firma dell’ufficio edilizia privata emetteva in data 16.4.2014 ordinanza n. 29 di demolizione e rispristino dei luoghi in conformità ai titoli edilizi citati per l’edificio residenziale sito in via Balcinelle n.17/ 2, ai sensi art. 34 DPR 380/2001.
Il condominio produceva relazione tecnica, a firma di un professionista incaricato dai condomini, che attestava l’impossibilità della parziale demolizione degli abusi commessi senza pregiudizio irreparabile per l’edificio nel suo complesso sul piano statico.
Su tale presupposto il Comune procedeva ex art. 34 c. 2 DPR 380/2001 all’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, relativa ad opere parzialmente difformi dal permesso di costruire. L’ordinanza veniva notificata tra altri all’odierno ricorrente EL quale ex socio di MCL srl, agli ex soci sigg. NA e OR, alla MCL srl., nonché al titolare della ditta di costruzioni.Il OR era anche direttore lavori.
La MCL srl risultava all’epoca dell’ordinanza cancellata. L’atto sanzionatorio ( cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio) veniva notificato anche ad una serie di soggetti cointeressati, tra cui il Condominio Le Torri.
Si sono costituiti in giudizio i condomini cointeressati:
-Condominio Le Torri, sito in Sandrigo (VI), Via Balcinelle n. 17 (C.F. 95097160246), in persona dell’Amministratore Arch. EA Gasparinetti, a ciò autorizzato come da delibera dell’assemblea del