TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-25, n. 201500358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-25, n. 201500358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500358
Data del deposito : 25 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00230/2014 REG.RIC.

N. 00358/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. A M F, con domicilio eletto presso T Germano in Bari, Via Bovio, 43/L;

contro

Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso M D Cagno in Bari, Via Nicolai, 43;

nei confronti di

Molfetta Multiservizi s.p.a.;

per l'annullamento

- della delibera di G.C. del 4.12.2013 n. 108 di “annullamento in autotutela della delibera di G.C. n. 236/2012 avente ad oggetto: accordo transattivo Comune di Molfetta/Molfetta Multiservizi s.p.a.”, pubblicata all'albo pretorio in data 6.12.2013;

- della delibera di C.C. del 23.12.2013 n. 39 avente ad oggetto: “riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) con le Società partecipate Molfetta Multiservizi s.p.a, A.S.M. s.r.l, M.TM. s.p.a., riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, nei limiti di seguito indicati: il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL in calce alla stessa;
la delibera di G.C. n. 119 del 16.12.2013 con cui il Comune ha stabilito di approvare i prospetti riepilogativi delle partite debitorie e creditorie sino al 31.12.2012, come definiti in sede di appositi incontri all'uopo tenutisi con i rappresentanti legali di ciascuna delle società partecipate dal Comune, tra cui appunto quello relativo alla situazione della Molfetta Multiservizi s.p.a. (allegato A), nonché la nota n. 278 del 2.9.2013 di quest'ultima e quelle del 20.12.2013;
le note del Comune prott. nn. 75181 del 4.12.2013 e 78123 del 17.12.2013;
nonché, ove occorra, le delibere di G.C. nn. 118 del 12.12.2013 e 90 del 15.11.2013;
le delibere di C.C. n. 36 e 40 del 23.12.2013;
n. 16 del 7.10.2013 di approvazione del rendiconto finanziario 2012;
n. 33 del 5.12.2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e della relazione previsionale e programmatica, nonché del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;
i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e quello dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con nota n. 39 del 20.12.2013;
il verbale n. 20 del 20.12.2013 della 4^ Commissione consiliare permanente (Bilancio) ed il parere favorevole del Collegio dei revisori del Comune, rilasciato nel verbale n. 39 del 20.12.2013

e con motivi aggiunti,

- della determina dirigenziale n. 7 del 15 gennaio 2014 del Responsabile del Settore Economico-finanziario del Comune di Molfetta, avente ad oggetto “impegno di spesa di €. 434.606,59 in favore della Molfetta Multiservizi s.p.a., quale quota parte del debito fuori bilancio 2013, riconosciuto con Delibera di C.C. n. 39 del 23/12/2013, esecutiva”;

- di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, per delega dell'avv. A F;
M D Cagno, per delega dell'avv. G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso passato per la notifica il 3 febbraio 2014 e depositato il successivo 18 febbraio 2014, A A, in qualità di Sindaco dell'Amministrazione comunale resistente dal 2008 al 2012, impugnava gli epigrafati atti, ritenendoli gravemente lesivi della propria sfera giuridica. In particolare, lamentava l’illegittimità della delibera con cui l'attuale Giunta comunale aveva annullato in autotutela la delibera (n. 236/2012) della precedente Giunta, da lui presieduta, di presa d’atto dell’accordo transattivo (per pregresse prestazioni insolute) intervenuto tra il Comune di Molfetta e la società partecipata Molfetta Multiservizi s.p.a.;
nonché della successiva delibera consiliare n. 39 del 23 dicembre 2013, con cui la nuova Amministrazione era pervenuta al riconoscimento delle partite debitorie in essere con la predetta società (già oggetto del precedente atto transattivo), quale debito fuori bilancio a norma dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000.



1.1 Preliminarmente ed in rito il ricorrente assumeva di avere interesse all’impugnativa, evidenziando che per effetto dei predetti provvedimenti, già trasmessi alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. n. 289/2002, sarebbe stato ingiustamente esposto all’accertamento di responsabilità amministrativa per danno erariale per un “ presunto debito fuori bilancio di circa €. 850.000,00”, avendo preso parte, in qualità di precedente Sindaco dell’Amministrazione resistente e assieme agli assessori all’epoca in carica, alla adozione dell’annullata delibera giuntale n. 236/2012.



1.2 Avverso i provvedimenti impugnati deduceva la violazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e dei principi in tema di autotutela della pubblica amministrazione, non ritenendo sussistere i vizi di legittimità invece individuati nella parte motiva della delibera di annullamento n. 108 del 4 dicembre 2013, né gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per poter procedere all’esercizio del potere di annullamento, contrariamente a quanto invece asserito dal Comune resistente.

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