TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2024-09-06, n. 202400287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2024-09-06, n. 202400287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400287
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01030/2024 REG.RIC.

N. 00287/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01030/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. C Fri del Foro di Forlì - -OMISSIS-, come da procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in -OMISSIS- (-OMISSIS-) al Viale G. Finali n.44, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Istituto superiore I.T.T. “-OMISSIS-” e il Consiglio della classe 3^ L -informatica e telecomunicazioni- dell’Istituto I.T.T. “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla classe 4^ dell’a.s. 2024/2025 deliberato dal Consiglio della Classe 3^L – corso di informatica e telecomunicazioni dell’I.T.T. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con sede in -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, in occasione dello scrutinio finale dell’a.s. 2023/2024 di cui al verbale n. 8 del Consiglio di classe svoltosi in data 07.06.2024, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso con il provvedimento di non ammissione alla classe 4^, ancorché non noto, ivi compresi i criteri di valutazione degli alunni ai fini dell’ammissione/non ammissione alla classe successiva assunti dal Consiglio di Classe;
nonché per la condanna delle Amministrazioni Scolastiche convenute al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente per la mancata ammissione dello stesso alla classe 4^ dell’a.s. 2024/2025.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il pregiudizio allegato – che deriverebbe dal fatto che “ L’avvio dell’a.s. 2024/2025 è fissato per i prossimi giorni per cui il doveroso rispetto dei termini di notifica e deposito per l’instaurazione del contraddittorio non consente la disamina collegiale dell’Istanza cautelare in tempi rapidi e comunque antecedentemente all’inizio dell’a.s.2024/2025 e porterebbe tale disamina solo in occasione della C.d.C successiva a tale avvio con il pregiudizio per il ricorrente di dover iniziare a frequentare ancora la classe 3^ ” - non appare rivestire quei caratteri di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesti per la concessione della tutela monocratica inaudita altera parte , tenuto conto del fatto che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare risulta fissata per il giorno 18 settembre p.v.


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