TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-07-02, n. 201903617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-07-02, n. 201903617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903617
Data del deposito : 2 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2019

N. 03617/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04178/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4178 dell’anno 2016, proposto da
G A V M e V E, rappresentati e difesi ciascuno da se stesso, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, al viale Colli Aminei n. 10;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R, G R, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio presso la sede dell’Avvocatura Municipale;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 5209/2014 del Tribunale di Napoli (G.U. dott. Giuliano Tartaglione), resa il 3.4.2014 e pubblicata il 4.4.2014, nella parte recante la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi attributari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, G A V M e V E hanno introdotto il giudizio d’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5209/2014, resa il 3.4.2014 e pubblicata il 4.4.2014, con la quale il Tribunale di Napoli, nel pronunciarsi sulla opposizione avverso una ingiunzione di pagamento COSAP del Comune di Napoli (prot. n. 931561/50 del 5.12.2012, notificata l’11.2.2013) proposta dal Condominio viale degli aranci n. 2 di Napoli, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (per aver il Comune di Napoli annullato in autotutela l’invito al pagamento oggetto dell’opposizione), ed ha contestualmente condannato il Comune convenuto “ al pagamento in favore del Condominio Viale degli Aranci n. 2 di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida in complessivi €491,45 di cui €440,00 per compensi ed €51,45 per esborsi, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avvocati G A V M e V E, dichiaratisi antistatari

La decisione, avverso la quale non è stato interposto alcun gravame (come da attestazione in data 16.3.2016 del Cancelliere del Tribunale di Napoli – Ufficio Cronologico), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Comune di Napoli in data 13 ottobre 2014.

I ricorrenti, a fronte del mancato pagamento delle somme a loro dovute in forza del citato titolo giudiziario, chiedono che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della sentenza emessa in proprio favore (mediante corresponsione dell’importo di €933,00, oltre interessi legali dalla sua pubblicazione), anche mediante la nomina, a tal fine, di un commissario ad acta che provveda in luogo del Comune inadempiente e a spese di questo;
nonché voglia condannare, ex art. 112 comma 3 cpa, il convenuto Comune a risarcire loro i danni derivati dalla mancata esecuzione dell’azionata pronunzia.

Il Comune di Napoli si è costituito in data 4 ottobre 2016, onde resistere al proposto ricorso;
e, con memoria depositata in data 1 aprile 2019 ha evidenziato (con il supporto di documentazione) come, con disposizione dirigenziale n. 84/2016, le spese di giudizio di cui alla sentenza n. 5209/2014 del Tribunale di Napoli fossero state ormai poste in liquidazione, così da poter essere poi pagate “ secondo l’ordine cronologico degli atti di liquidazione ”: perciò ha chiesto respingersi l’avversa domanda.

Alla camera di consiglio del 18 aprile 2019 l’avvocato V E, per parte ricorrente, ha affermato che in realtà nessun pagamento vi era stato fino a quel momento, per cui ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate con l’introdotto giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato quindi, dopo discussione, trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, tenuto conto della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto della azionabilità del rimedio del ricorso per l’ottemperanza onde conseguire un credito scaturente da una condanna alla rifusione di spese giudiziali, con i relativi interessi (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 7389 del 28.12.2005;
Cons. di Stato sez. IV, n° 539 del 19.5.1997;
Cons. di Stato sez. VI, n° 1193 del 18.7.1994;
T.A.R. Campania-Napoli n° 11278 del 26.9.2008;
T.A.R. Calabria-Catanzaro n° 265 del 5.3.2008).

In particolare, sussistono tutte le condizioni per dare ingresso al giudizio di ottemperanza, in quanto la sentenza in questione è passata in giudicato prima dell’instaurazione del processo, come da attestazione della competente cancelleria, e tuttora non v’è prova che sia stato corrisposto l’importo dovuto a titolo di spese legali in base ad essa, sebbene G A V M e V E (aventi autonomo titolo di legittimazione ad agire, in forza proprio dell’attribuzione a loro delle somme liquidate a titolo di spese legali – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 5915 del 23.8.2010;
Cons. di Stato sez. IV, n. 7389 del 28.12.2005;
TAR Campania-Napoli 1661 del 5.4.2016) abbiano provveduto a notificarla (in data 13.10.2014) in forma esecutiva al Comune di Napoli, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

Né, in contrario, possono aver rilievo, al fine di giustificare un ritardo nel dovuto pagamento, i tempi richiesti per l’espletamento delle procedure interne dell’ente pubblico, essendo a questo accordato dalla legge – quale termine dilatorio - esclusivamente quello appena ricordato, posto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97).

Agli odierni ricorrenti va così riconosciuto, sulla base della sentenza in parola e in ragione della metà per ciascuno di essi, titolo a conseguire, quale rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di “ €491,45… oltre IVA e CPA come per legge ”, secondo quanto stabilito in pronunzia.

La suddetta somma, dovuta a titolo di spese giudiziali, andrà altresì, in conformità alla formulata domanda giudiziale, maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo (in tal caso può prescindersi dalla specifica messa in mora nei confronti del debitore, sebbene questo sia una Pubblica Amministrazione – cfr. Cass. Civ. n° 3944 del 21.4.1999);
e ciò in quanto espressamente consentito dall’art. 112 comma 3 cpa.

Viceversa, nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di danni, che sarebbero ai ricorrenti derivati dalla mancata esecuzione del giudicato, in mancanza di prova di un pregiudizio, appunto per costoro, ulteriore rispetto all'importo corrispondente agli interessi legali maturati e maturandi, di automatica spettanza e giustificati dalla naturale fecondità del denaro.

Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che, in sede di giudizio di ottemperanza, può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche le spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di Napoli di dare esecuzione alla sentenza in esame, mediante il pagamento in favore dei ricorrenti (in ragione della metà per ciascuno di essi), entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore -, degli importi suddetti.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante, e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Comune di Napoli, si liquidano come da dispositivo.

A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e – come già prima esposto - funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.

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