TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400077
Data del deposito : 18 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2024

N. 00077/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, proposto da
Porta Medicea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Genta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via della Robbia, n. 66;



contro

Ministero della Cultura, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della NA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;



nei confronti

Comune di Livorno, non costituito in giudizio;



per la dichiarazione di nullità ex art. 114 c.p.a. o in subordine per l’annullamento previa – occorrendo – conversione dell’azione ex art. 31 c.p.a.

del decreto n. 9 del 18.01.2023, notificato via pec il successivo 20 gennaio alla ricorrente, a firma del Segretario Regionale –Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, con il quale ai sensi dell’art. 45 del d.l. 42 del 2004 è stato apposto il vincolo di tutela indiretta - inter alia - su parte dei beni di proprietà della ricorrente, siti nelle immediate vicinanze dei resti dell’Opera di Porta Murata, in Livorno, nell’ambito del comparto della c.d. Porta e Mare, sub ambito Lips e Molo Mediceo;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della NA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la nullità ex art. 114 c.p.a. o in subordine di annullare previa – occorrendo – conversione dell’azione ex art. 31 c.p.a., del decreto n. 9 del 18.01.2023, notificato via pec il successivo 20 gennaio alla ricorrente, a firma del Segretario Regionale –Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, contenente le prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, su parte dei beni di proprietà della ricorrente, siti nelle immediate vicinanze dei resti dell’Opera di Porta Murata, in Livorno.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto: I) la nullità per violazione del giudicato; II) Carenza di potere e violazione degli artt. 45 e 46 d.lgs. n. 42 del 2004, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione e del principio della tutela del legittimo affidamento, difetto o comunque insufficienza della motivazione; III) Eccesso di potere per carenza del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sviamento di potere e violazione degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione; IV) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento di potere sotto un ulteriore profilo ed eccesso di potere per manifesta sproporzione ed inadeguatezza; V) Eccesso di potere per genericità, illogicità e carenza assoluta di motivazione, sviamento di potere, violazione dell’art.97 della Costituzione, falsa applicazione degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 42 del 2004 sotto un ulteriore profilo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della NA.

All’udienza camerale del 2 giugno 2023, il Presidente, letto il ricorso, ai sensi dell’art. 32, comma 1 c.p.a., ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 22 novembre 2023.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, in sintesi, sostiene che con il decreto 9 del 18.01.2023 l’Amministrazione abbia violato il giudicato che si era formato sulla sentenza di questo Tribunale n. 470 del 7 aprile 2022, con la quale era stata annullata la nota del 21 luglio 2021, a firma del Segretario Regionale – Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, con la quale, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.42 del 2004, era stato apposto il vincolo di tutela indiretta su parte dei beni di proprietà della ricorrente, siti nelle immediate vicinanze dei resti dell'Opera di Porta Murata, in Livorno, ritenendo sussistenti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione e di violazione del principio di correttezza.

Più nello specifico, nella sentenza n. 470 del 7 aprile 2022, si evidenziava quanto segue: “ La Soprintendenza non solo ha espresso pare favorevole sul piano particolareggiato sulla sua variante e sui progetti attuativi ma ha anche stipulato insieme ad altre autorità un accordo di programma con la Società Porta a Mare (dante causa della ricorrente) che le parti hanno espressamente ricondotto nell’alveo dei patti procedimentali di diritto pubblico previsti dall’art. 11 della Legge 241 del 1990. Patti che si caratterizzano per la spendita anticipata della discrezionalità afferente successivi atti provvedimentali il cui contenuto viene ad essere perciò conformato e vincolato a quanto previamente deciso nella sede negoziale. In particolare, il menzionato accordo è stato stipulato per consentire il recupero “dell’area fin ora destinata a industria pesante e di parte del porto mediceo” in base alle previsioni “del piano particolareggiato approvato dal comune di Livorno con le deliberazioni n. 169 del 14 ottobre 2003 e 170 del 14 ottobre 2003” i cui elaborati, ad esso allegati, “definiscono compiutamente la natura e la entità degli interventi edilizi ed urbanistici la cui realizzazione è demandata alla Società di Trasformazione Urbana Porta a Mare S.p.a.” secondo modalità considerate dal Ministero dei beni culturali come “orientate nel loro insieme a rispettare le esigenze di salvaguardia dei valori storico artistici dei beni coinvolti”, tanto da giustificare l’impegno dello stesso a collaborare tramite i suoi organi periferici allo sviluppo progettuale delle iniziative per quanto concerne i beni culturali coinvolti. Mediante il predetto accordo il predetto Ministero approvava, pertanto, uno specifico progetto di trasformazione urbanistica del porto di Livorno sancendone la compatibilità con i beni culturali in esso ricompresi e assumendo, quindi, l’obbligo di non adottare atti con asso incompatibili salvo recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (secondo il comma 4 dell’art. 11 della L. 241/90) ”.

Dall’esito dell’istruttoria disposta, invece, era emerso quanto segue: “ Nel rispondere al quesito il Comune di Livorno ha chiarito che: a) apposizione del vincolo indiretto interessa le aree ricomprese nel sub-ambito LIPS e in parte nel sub-ambito MOLO MEDICEO per i quali sono in corso di validità i permessi a costruire rilasciati sulla base delle previsioni contenute nel piano Porta a Mare approvato dal Consiglio Comunale nel 2003 e nel progetto architettonico approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 210/ 2004; b) il vincolo impedisce la totalità degli interventi concessionati” .

Ciò posto, non può ritenersi che il nuovo decreto n. 9 del 18.01.2023 abbia violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 470 del 7 aprile 2022; invero, come emerge da quanto sopra riportato, il ricorso avverso il precedente atto era stato accolto solo per difetto di motivazione e di istruttoria e per violazione del principio di correttezza poiché, nonostante la Soprintendenza avesse espresso parere favorevole sul piano particolareggiato, sulla sua variante e sui progetti attuativi e avesse anche stipulato un accordo di programma insieme ad altre autorità con la Società Porta a Mare (dante causa della ricorrente) per consentire il recupero “ dell’area fin ora destinata a industria pesante e di parte del porto mediceo ” in base alle previsioni “ del piano particolareggiato approvato dal comune di Livorno con le deliberazioni n. 169 del 14 ottobre 2003 e 170 del 14 ottobre 2003 ”, con la nota del 21 luglio 2021, a firma del Segretario Regionale – Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio, aveva imposto un vincolo che, in base all’istruttoria disposta, impediva la totalità degli interventi concessionati.

Il decreto n. 9 del 18.01.2023, diversamente dal precedente atto, non impedisce la realizzazione degli interventi concessionati; se il risultato concreto di tale atto fosse questo, vi sarebbe senza dubbio la violazione

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