TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2022-08-01, n. 202201828
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01828/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2022, proposto da
Ibm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, A C S e M I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S C in Milano, via Durini 20;
contro
Trenord s.r.l., Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brera, 5;
nei confronti
Accenture s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Almaviva - The Italian Innovation Company s.p.a. e Mia s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- dell'aggiudicazione della “procedura relativa al progetto MAAS nell'area metropolitana milanese”, comunicata ad IBM Italia s.p.a. in data 14 giugno 2022, in favore del RTI Accenture;- degli atti e verbali di gara, e relativi allegati, ed in particolare, i verbali del 28 marzo 2022, del 30 marzo 2022, del 1 aprile 2022, del 4 aprile 2022 e del 6 aprile 2022 di apertura della busta amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica del RTI Accenture e delle relative valutazioni, dei successivi verbali dell'11 aprile 2022, del 12 aprile 2022, del 13 aprile 2022, del 19 aprile 2022, del 20 aprile 2022, nella parte in cui è stata aperta e valutata l'offerta di IBM allorquando l'offerta economica del RTI Accenture era già nota alla Commissione, dei verbali del 28 aprile 2022, del 29 aprile 2022, del 4 maggio 2022 e del 9 maggio 2022 di valutazione della congruità “tecnica” dell'offerta del RTI Accenture, nonché della corrispondenza intercorsa tra il RTI Accenture e la stazione appaltante;
- della graduatoria finale;
- nei limiti di interesse, della disciplina di gara, ed in particolare della richiesta di offerta, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico Generale, del Capitolato tecnico e dello Schema di Accordo Quadro, nelle parti in cui si esclude l'applicazione della disciplina del D. Lgs. 50/2016 e relativamente ai criteri di attribuzione del punteggio e della verifica di congruità dell'offerta;
- in quanto occorra dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
- del silenzio / diniego parziale sull'istanza di accesso avanzata in data 16 giugno 2022 (doc.
9), e quindi della nota della Stazione appaltante in data 6 luglio 2022 (doc. 10);
- di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a
quello sopraindicato
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad essere aggiudicataria dell'appalto ovvero dell'illegittimità della
disciplina e degli atti di gara
E PER LA CONDANNA
della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante
l'aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) –
previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore
stipulato con l'aggiudicataria – e, in via subordinata, per equivalente;
OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE
ex artt. 116 c.p.a, 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere all'integrale
offerta amministrativa, tecnica ed economica della controinteressata
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenord s.r.l., dell’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. e di Accenture s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto gli artt. 114 e 118, comma 1°, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, che applicano le disposizioni in materia di appalti di pubblici servizi “ alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo ”;
Ritenuto che i servizi oggetto dell’appalto in contestazione non rientrano nel sopra indicato concetto, nemmeno in termini di strumentalità, trattandosi di servizi di supporto al viaggiatore e non alle reti di trasporto, sia per la scelta del mezzo di trasporto e dell’accesso al sistema on line di vendita dei biglietti di viaggio (gestita dalle aziende pubbliche di trasporto o dai loro appaltatori), sia per gli spostamenti urbani (car e bike sharing, selezione dei parcheggi), sia per la scelta dei generi di conforto e relax (prenotazione cinema, teatri, ristoranti);
Ritenuta pertanto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase, tenuto conto della peculiarità delle questioni;