TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-05-23, n. 202300541
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00541/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv. Simone Bertuccio e Simone Bringiotti in Genova, passo Frugoni, 4/11;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Augusto Mauceri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Palestro, 2/3;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 19 del 12.7.2022, notificata in data 14.7.2022, avente ad oggetto il “Divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA prot. 0010757 del 21/04/2012 relativa alla somministrazione di alimenti e bevande”, con cui è stata ordinata la decadenza/revoca dell’autorizzazione SCIA;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Richard Goso;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento del 12 luglio 2022 meglio indicato in epigrafe, il Comune di Lavagna ha dichiarato la decadenza della SCIA presentata in data 21 aprile 2012 dal ricorrente per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La motivazione dell’atto richiama la segnalazione pervenuta dalla locale stazione dei carabinieri secondo cui il titolare dell’attività commerciale “ seguiva condotte lesive dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché della morale e del buon costume ”.
L’interessato ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 5 ottobre 2022 e depositato il successivo 14 ottobre, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 64, comma 8, lettera a) e dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 del TULPS. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 142 L.R. Liguria n. 1/2007. Eccesso di potere. Carenza assoluta dei presupposti. Travisamento dei fatti. Genericità. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Sviamento”.
Nessuno dei fatti indicati nella segnalazione dei carabinieri varrebbe ad integrare le ipotesi che, secondo la tassativa elencazione di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59 del 2010, ostano alla possibilità di proseguire l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento impugnato sarebbe anche viziato per difetto di motivazione in quanto l’Amministrazione