TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-07-30, n. 202109099
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 09099/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03619/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Perpetua, Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del C. S. M. del -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-del 17.01.2019 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace onorario in servizio presso la sede di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è impugnata la deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura del 16 gennaio 2019 che ha disposto nei confronti del ricorrente, giudice di pace presso l’Ufficio di -OMISSIS-, la misura della sospensione cautelare dal servizio in ragione della pendenza di un procedimento penale, avente ad oggetto fatti asseritamente commessi nell’esercizio delle funzioni.
2. A seguito della comunicazione di tale provvedimento il ricorrente ha presentato al Consiglio Giudiziario istanza di riesame, che è stata respinta sul rilievo che la fase di competenza di tale organo si era ormai conclusa, e che il procedimento disciplinare era da ritenersi sospeso.
3. Il ricorrente si è quindi determinato ad impugnare la citata delibera del CSM, nonché il presupposto parere del Consiglio Giudiziario e il provvedimento di quest’ultimo che ha respinto la domanda di riesame, dei quali ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 57/2016, dell’art. 21 del D. L.vo 116/2017, dell’art. 17 17 del D.P.R. 10.06.2000 N. 198; violazione e falsa applicazione degli artt. 25 E 97 della Costituzione, dell’art. 14 delle preleggi, del principio di tipicità delle sanzioni, difetto di motivazione, omessa istruttoria e sviamento.
La censura è diretta a sostenere che dopo l’entrata in vigore del D. L.vo 116/2017 non esistono più norme che consentano di disporre la sospensione cautelare dal servizio nei confronti dei magistrati onorari.
Partendo dalla constatazione che il D. L.vo n. 116/2017, che ha dato attuazione alla legge di delega n. 54 del 2016, ha previsto, quali sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici onorari, la revoca, la decadenza e la dispensa, escludendo le sanzioni conservative come la sospensione, il ricorrente argomenta che quest’ultima non sarebbe consentita e quindi il provvedimento impugnato violerebbe il principio di tipicità delle sanzioni.
Anche a voler ritenere che la sospensione cautelare dei giudici di pace possa discendere dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3, del D.P.R. n. 198/2000 e degli artt. 30 e 31 del R.D. L.vo n. 511/46, non sussistevano le condizioni per disporre una simile misura, non essendo il ricorrente sottoposto a procedimento disciplinare né penale, né essendo stato attinto da misura cautelare personale.
Peraltro, gli artt. 30 e 31 citati sono stati abrogati ad opera dell’art. 31, comma 1, del D. L.vo 109/2006, che ha previsto la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio solo per i magistrati ordinari.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 57/2016, dell’art. 21 del D. L.vo 116/2017, dell’art. 17 del D.P.R. 10.06.2000 N. 198 ; violazione e falsa applicazione degli artt. 25 E 97 della Costituzione.
In ogni caso, sostiene il ricorrente, anche a ritenere l’applicabilità in via analogiבa del D. L.vo 109/2006, nel caso di specie il CSM neppure ha seguito la procedura prevista, poiché non sarebbe stato instaurato il contraddittorio né durante la fase di competenza del Consiglio Giudiziario, né durante la fase svolta innanzi al CSM: infatti il Consiglio Giudiziario si sarebbe pronunciato l’8 ottobre 2018, prima della scadenza del termine assegnato al ricorrente per presentare memorie; per effetto di ciò, è stata pretermessa l’attività istruttoria prevista dall’art. 17, comma 3 e 4, del D.P.R. n. 198/2000, ed al CSM è pervenuto un incartamento privo delle memorie difensive del ricorrente. Il CSM, dal canto suo, ha omesso una istruttoria propria, appiattendosi sulle valutazioni del Consiglio Giudiziario. Ne discende la violazione dell’art. 9 della L. 374/1991.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 21 del D. L.vo 116/2017, dell’art. 17 del D.P.R. 10.06.2000 N. 198, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di motivazione, omessa istruttoria, sviamento.
I profili di illegittimità che affliggono il parere del Consiglio Giudiziario si riversano sulla decisione del CSM, che peraltro non ha svolto una autonoma istruttoria. Il provvedimento del CSM sarebbe privo di una motivazione che dia conto dell’iter logico seguito, non recherebbe una valutazione delle contestazioni mosse al ricorrente, e si sostanzierebbe in una sospensione “obbligatoria”.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 21 del D. L.vo 116/2017, dell’art. 17 del D.P.R. 10.06.2000 N. 198, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di motivazione, omessa istruttoria, sviamento.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che una più approfondita istruttoria avrebbe consentito di apprezzare, da subito, la mancanza di responsabilità del ricorrente, ed in particolare avrebbe consentito di acclarare la legittimità dei provvedimenti, emessi dal ricorrente in qualità di giudice di pace, che avrebbero favorito la consumazione di alcune frodi assicurative: si tratterebbe, in tutti i casi, di provvedimenti che poggiano su giurisprudenza della cassazione o che, comunque, sono espressione della discrezionalità del magistrato.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 21 del D. L.vo 116/2017, dell’art. 17 del D.P.R. 10.06.2000 N. 198, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di motivazione, omessa istruttoria, sviamento.
La censura è diretta ad evidenziare, una volta di più, l’illegittimità della misura cautelare adottata nei di lui confronti, in quanto emessa all’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo 109/2006, anziché sulla base del procedimento disciplinato al Capo IX della Circolare P-15880/2002.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90,