TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2017-08-03, n. 201700191
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/08/2017
N. 00191/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00976/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2011, proposto da:
Trasre Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia N. 5;
contro
Provincia di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Giustina Puggioni in Cagliari, via Ponchielli N.3;
Provincia di Nuoro Settore Urbanistica Trasporti Energia, Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori di Cose Per Conto Terzi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 1838 del 18/07/2011 con cui la Provincia di Nuoro ha disposto la cancellazione della Società ricorrente dall’Albo Nazionale Autotrasporto di cose per conto di terzi della Provincia di Nuoro, per asserita perdita dell’onorabilità, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 395/2000 e mancato reintegro del requisito di cui all’art. 5 del medesimo D. Lgs.;
- del provvedimento n. 1219 del 10/05/2011 con cui l’Amministrazione provinciale ha sospeso per 30 giorni la Società ricorrente dall’Albo Nazionale Autotrasporto di cose per conto di terzi della Provincia di Nuoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 novembre 2011;
Rilevato che la Segreteria, con apposito avviso inviato tramite PEC in data 1/12/2016, ha invitato la parte ricorrente alla presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm. (avviso inviato tramite pec in data 1/12/2016 anche alla parte resistente);
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.