TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113596
Data del deposito : 29 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2021

N. 13596/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04458/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4458 del 2012, proposto da
ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. G S che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO, quale successore ex lege dell’Isvap, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Patrizia Rosatone, Alessia Serino, Dario Adolfo Maria Zamboni e Sara Butera che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

per l'annullamento

dell’ordinanza-ingiunzione n. 961/12 prot. 14-12-003918 del 21/03/12, con cui l’Isvap ha intimato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, in relazione alla violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 riferita ai termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato,

e per la condanna dell’I alla restituzione della somma pagata in esecuzione del predetto provvedimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 28/05/12 e depositato l’08/06/12 la Allianz s.p.a. ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. 961/12 prot. 14-12-003918 del 21/03/12, con cui l’Isvap ha intimato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria ivi indicata in relazione alla violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 riferita ai termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato, ed ha chiesto la condanna dell’I alla restituzione della somma pagata in esecuzione del predetto provvedimento.

L’Isvap (alla quale è succeduto ex lege l’I – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28/06/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23/11/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto in prosieguo evidenziato.

La Allianz s.p.a. impugna l’ordinanza-ingiunzione n. 961/12 prot. 14-12-003918 del 21/03/12, con cui l’Isvap ha intimato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria ivi indicata in relazione alla violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 riferita ai termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato, e chiede la condanna dell’I alla restituzione della somma pagata in esecuzione del predetto provvedimento.

Nella fattispecie l’Isvap ha contestato alla ricorrente che, a fronte di una richiesta di risarcimento di danni alla persona pervenuta il 15/06/09, la compagnia avrebbe formulato un’offerta solo in data 21/05/10 con un ritardo di oltre 120 giorni rispetto al termine utile per il riscontro (14/09/09).

Con una serie di censure tra loro connesse la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 150 d.lgs. n. 209/05, 5, 6 e 8 D.P.R. n. 254/06, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ed il travisamento dei fatti evidenziando, in particolare, che alla compagnia non sarebbe mai pervenuta alcuna richiesta formale di risarcimento delle lesioni personali subite dal conducente del veicolo assicurato per cui non sarebbe configurabile alcun ritardo nella liquidazione del danno alla persona.

La richiesta di risarcimento ricevuta il 26/03/09, infatti, riguarderebbe i soli danni alle cose tanto che la data indicata nel provvedimento impugnato, ovvero il 15/06/09, si riferirebbe non già alla richiesta di risarcimento (nella fattispecie insussistente e mai dichiarata dalla ricorrente nella lettera del 22/07/10 di riscontro alla richiesta d’informazioni dell’Isvap) ma alla data in cui la società Allianz avrebbe spontaneamente aperto una posizione assicurativa in relazione ai danni alla persona provocati dal sinistro laddove la prima richiesta di risarcimento sarebbe, in realtà, del 18/05/10;
per altro, il riferimento del provvedimento impugnato alla richiesta di risarcimento del 20/03/09 non avrebbe potuto essere posto a fondamento della sanzione in quanto non presente nell’atto di contestazione ed, inoltre, il procedimento sarebbe caratterizzato da un contrasto tra la tesi del Servizio tutela del consumatore e del Servizio sanzioni in ordine alla data a cui fare riferimento per la richiesta di risarcimento.

In quest’ottica, il termine di cui agli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e 8 d.P.R. n. 254/06, la cui violazione è stata contestata con il provvedimento impugnato, potrebbe decorrere solo in presenza di una formale richiesta di risarcimento del danno, avente i requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 D.P.R. n. 254/06, in quanto presupposto integrativo indispensabile della fattispecie illecita che non potrebbe, a tal fine, ritenersi surrogato dalla spontanea iniziativa della compagnia di aprire una posizione per la liquidazione del sinistro.

I motivi sono fondati.

Secondo il decreto legislativo n. 209/05:

- “1 . In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139…

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime ” (art. 149);

- “ 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:…

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno ” (art. 150).

Il D.P.R. n. 254/06, emanato in attuazione dell’art. 150 d. lgs. n. 209/05, stabilisce, poi, che:

- la richiesta del danneggiato deve essere presentata “ mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento ” (art. 5) e deve contenere una serie di elementi (ivi meglio specificati all’articolo 6);

- “ 1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;

b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:

a) novanta giorni, nel caso di lesioni;

b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ” (art. 8).

Con il gravato provvedimento del 21/03/12 l’Isvap ha contestato alla ricorrente la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e 8 D.P.R. n. 254/06 perché, “ a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta il 15 giugno 2009 (danno a persona), è stata formulata offerta di euro 14.000,00, al netto degli onorari, in data 21 maggio 2010, con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (14 settembre 2009) ”.

Senonché dall’esame degli atti processuali non risulta che il soggetto che ha subito danni alla persona in occasione del sinistro verificatosi l’11/03/09 abbia formulato alcuna richiesta di risarcimento pervenuta alla compagnia in data 15/06/09.

L’unica richiesta di risarcimento presentata nella fattispecie è quella formulata dalla proprietaria dell’autovettura il 20/03/09 la quale, però, concerne i soli danni alle cose derivanti dal sinistro in esame come si evince, in maniera inequivoca, dal contenuto della stessa (nell’epigrafe dell’atto è presente, in maiuscolo, la locuzione “DANNI A COSE” ed, inoltre, il tenore dell’istanza è riferito ai soli danni all’autovettura) e dal fatto che l’istanza è stata presentata e sottoscritta dalla sola proprietaria del veicolo e non già dal guidatore, l’unico ad avere subito danni fisici.

L’impossibilità di riferire formalmente l’istanza al soggetto che ha subito il danno alla persona smentisce, in maniera inequivoca, la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato secondo il quale la riconducibilità della richiesta del 20/03/09 anche ai danni fisici dovrebbe desumersi dalla locuzione “ tutti i danni subiti ”, ivi presente (ma la proprietaria dell’autovettura, unica firmataria dell’atto, non ha mai dichiarato di agire anche a nome del conducente né tanto meno ha comprovato di avere il potere di farlo), e dal fatto che alla predetta richiesta sia stato allegato il modulo di constatazione amichevole recante l’indicazione affermativa di “ feriti anche se lievi ” (ma il modulo è unico e non è possibile scinderne il contenuto nel caso di richiesta di risarcimento relativa ai soli danni alle cose).

In realtà, la data del 15/06/09, da cui nella fattispecie l’Isvap ha fatto decorrere il termine per formulare l’offerta, non è riferibile ad alcuna richiesta di risarcimento presentata dal soggetto che ha subito danni fisici ma alla spontanea apertura della posizione assicurativa da parte della compagnia ricorrente.

Sul punto, non può essere condivisa la tesi dell’I (pagg. 9 e ss. della memoria depositata dall’ente resistente il 05/11/21) laddove deduce che nella fattispecie l’apertura della posizione assicurativa da parte della compagnia è stata conseguente ad una richiesta di risarcimento dei danni fisici, perché, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, nelle memorie versate nel procedimento Allianz s.p.a. non ha mai dichiarato la circostanza in esame ma si è limitata ad affermare di avere aperto un fascicolo informativo per la trattazione della posizione assicurativa in questione (si vedano, in proposito, le note procedimentali del 19/07/10 e del 23/11/10).

Per altro, come fondatamente dedotto nel gravame, il provvedimento impugnato risulta affetto da profili d’illogicità e contraddittorietà in quanto, da una parte, fa decorrere il termine per l’offerta dall’apertura della posizione assicurativa relativa ai danni fisici, risalente al 15/06/09, e, dall’altra, motiva l’applicazione della sanzione con considerazioni, come quelle sopra riportate, riferibili alla richiesta di risarcimento dei soli danni all’autovettura formulata in data 20/03/09.

A ciò si aggiunga che l’impostazione dell’I, che, ai fini dell’integrazione dell’illecito, ha considerato equipollente al ritardo nel riscontro alla richiesta del danneggiato quello correlato alla spontanea apertura della posizione assicurativa da parte della compagnia, non risulta coerente con il principio di legalità applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie per effetto dell’art. 1 l. n. 689/01 secondo cui “ nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati ”.

Ed, infatti, la fattispecie sanzionatoria applicata nella fattispecie, ovvero l’articolo 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05, laddove punisce, “ qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione” , rinvia espressamente alle predette disposizioni per l’individuazione degli adempimenti posti a fondamento della sanzione.

Dall’esame degli articoli 149 e 150 d. lgs. n. 209/09 e 5, 6 e 8 d.p.r. n. 254/06 emerge che la richiesta di risarcimento del danneggiato costituisce elemento fondamentale ai fini dell’integrazione della fattispecie sanzionatoria proprio perché solo tale richiesta fa scattare, in capo alla compagnia, l’obbligo di riscontro nei termini previsti dalle disposizioni in esame.

A riprova di ciò, va evidenziato che gli artt. 5 e 6 d.p.r. n. 254/06 disciplinano minuziosamente sia le modalità di invio che il contenuto della richiesta di risarcimento dei danni distinguendo, in particolare, tra le ipotesi di danni a cose e alle persone.

Che la richiesta di risarcimento del danneggiato sia un presupposto necessario ed insurrogabile per l’integrazione della fattispecie lo si evince, del resto, dall’art. 7 D.P.R. n. 254/06 il quale, nel solo caso d’incompletezza della richiesta stessa, prevede la sospensione del termine per la formulazione dell’offerta nell’ipotesi d’integrazione istruttoria disposta dalla compagnia.

A ciò si aggiunga che tale opzione ermeneutica risulta coerente anche con la ratio normativa che è quella di prevedere termini celeri e, soprattutto, certi per la tutela del danneggiato i quali, pertanto, devono necessariamente decorrere dalla richiesta di quest’ultimo, unico adempimento idoneo a costituire inequivoco parametro temporale di riferimento.

Né può essere condivisa l’impostazione dell’I laddove, ai fini dell’integrazione della fattispecie, prospetta che la spontanea apertura della posizione assicurativa da parte della compagnia sarebbe equipollente alla richiesta di risarcimento del danneggiato;
la tesi in esame, infatti, attribuendo rilevanza ad un elemento non previsto dalla norma sanzionatoria, si fonda su un’applicazione analogica della fattispecie sanzionatoria da ritenersi non consentita ai sensi dell’art. 14 disp. preliminari al codice civile e del principio di legalità di cui all’art. 1 l. n. 689/81.

Tale ricostruzione, per altro, sotto il profilo pratico, àncora la decorrenza di un obbligo normativo ad un adempimento spontaneo dell’obbligato, come tale incerto nell’an e nel quando, e produce l’effetto paradossale di disincentivare un possibile comportamento virtuoso della compagnia (ovvero l’apertura spontanea della posizione assicurativa) la quale, per altro, rimarrebbe sfornita di tutela nell’ipotesi d’insufficienza del materiale istruttorio dal momento che l’articolo 7 d.p.r. n. 254/06 prevede la sospensione dei termini per la formulazione dell’offerta, nel caso d’integrazione istruttoria, solo a fronte di una “richiesta incompleta”;
ne deriva che l’opzione ermeneutica seguita dall’I, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto nella memoria depositata il 05/11/21, non risulta coerente con la ratio acceleratoria cui si ispira la disciplina in esame.

La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento dell’atto impugnato.

Deve, poi, essere respinta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la condanna dell’I alla restituzione della somma pagata in esecuzione del provvedimento impugnato in quanto dagli atti si evince che il percettore di tale importo è stata (non l’I ma) la Consap s.p.a. – Fondo di garanzia delle vittime della strada.

La prevalente soccombenza dell’I ne giustifica la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

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