TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-01-25, n. 201900120
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2019
N. 00120/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2018, proposto da
Soci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P Q, L Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tony Indino in Tricase, via Vittorio Emanuele II n. 5;
nei confronti
Icm Costruzioni S.r.l., D'Orta S.p.A, Bastone S.r.l., Salt S.r.l., Impresa Pepe, Acciona Agua Sa, Impresa del Fiume S.p.A, Castiglia S.r.l., Acciona Medio Ambiente Sa, Mobint S.r.l., Frisullo Luigi, Consorzio Integra Societa' Cooperativa non costituiti in giudizio;
Bastone Salvatore Sas, Ati Bastone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Bastone Salvatore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
Acciona Agua S.A., Castiglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso, Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni Nr 15;
per l'annullamento
- del provvedimento del 25/1/2018 prot. 0009319, comunicato in pari data con nota prot. 0009678, di aggiudicazione definitiva all'ATI Bastone Salvatore Sas/ICM Costruzioni srl/D'Orta spa/Bastone srl dell'appalto relativo all'Ambito 11, e di immissione immediata nel servizio a far data dal 1/2/2018; nonché delle relazioni ivi citate e, segnatamente, la relazione prot. 139443 del 28/11/2017 (si conoscono solo gli estremi in quanto non allegate) di valutazione favorevole all'immissione immediata nel servizio dell'ATI aggiudicataria, e la relazione prot. n. 135257 del 17/11/2017 di approvazione dell'istruttoria sulla verifica dei documenti, nonché la relazione prot. 8894 del 24/1/2018 ed altresì il verbale n. 2/18 del Consiglio di Amministrazione di AQP della riunione del 23/1/2018 di approvazione di tutti gli atti di gara, ed in generale tutti gli atti endoprocedimentali propedeutici all'aggiudicazione definitiva della gara, nonché la proposta di aggiudicazione;
- ed altresì della nota prot. 0008893 del 24/1/2018 di proposta di archiviazione del procedimento di esclusione e aggiudicazione della gara, unitamente alla nota prot. 0007091 de 22/1/2018 di riepilogo dello stato relativo alle aggiudicazioni dei vari ambiti;
- dei verbali di gara e dei provvedimenti successivi di approvazione delle risultanze della procedura nella parte in cui non hanno escluso i primi cinque classificati per difetto dei requisiti di partecipazione;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto che dovesse essere medio tempore stipulato, con espressa istanza di subentro:
- per il risarcimento del danno;
in subordine, per l'annullamento
- del bando di gara relativo all'Ambito 11, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e dei verbali di gara;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il chiarimento n. 56 nella parte in cui qualifica il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito di esecuzione e non di partecipazione, ed altresì nella parte in cui ritiene sufficiente l'iscrizione nella categoria 2 bis, unitamente alla nota del 2/12/2016 con cui è stata richiesta ai concorrenti la comprova del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali, ritenendo a tal fine sufficiente il possesso del requisito al momento dell'esecuzione e nella categoria 2 bis in luogo della categoria 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. e di Bastone Salvatore Sas e di Ati Bastone e di Bastone Salvatore S.r.l. e di Acciona Agua S.A. e di Castiglia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, sesta in graduatoria nella gara di appalto bandito da AQP s.p.a, avente ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, ambito territoriale n. 11, impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore di ATI Bastone.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) mancata esclusione della prima classificata ATI Bastone dalla gara; violazione dell’art. 38 d. lgs. n. 163/06; 2) mancata esclusione dell’ATI Salt Pepe dalla gara; violazione degli artt. 38 e 49 d.