TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300862

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300862
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 00862/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2019, proposto da
M D, V D, V F, M A G, M F, P F A, P A, D S A, M M, C P, C V, M V, M P, T M, T A, T G, T A A, T F, M P, T M, I A A M, S A, Z F, D L F C, C V, C G, rappresentati e difesi dagli avvocati E F e I F, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F Lco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

contro

Comune Rocchetta Sant'Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, n. 3;

per l'annullamento

- della delibera di C.C. n. 33 del 29.10.2018 del Comune di Rocchetta Sant’Antonio di approvazione del “Regolamento per la gestione beni immobili comunali rinvenienti dal patrimonio ex ECA”;

- del Regolamento approvato con la detta delibera;

- dell’elenco dei beni immobili ex ECA approvato con la detta delibera, se lesivo dell’interesse dei ricorrenti;

- di tutti gli atti connessi e/o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, ove lesivi dell’interesse dei ricorrenti;

e, per quanto possa occorrere,

- delle delibere del C.C. del Comune di Rocchetta Sant’Antonio: n. 35 del 29.8.2016 di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019, n. 8 del 31.3.2017 di approvazione del bilancio di previsione per il 2017-2019 e della nota di aggiornamento, n. 23 del 31.8.2017 di approvazione del D.U.P. per il triennio 2018-2020 e n. 8 del 24.3.2018 di approvazione del bilancio di previsione per il 2018-2020 e della nota di aggiornamento, nella parte in cui si è condiviso l’orientamento espresso dall’Agenzia del territorio nella circolare prot. n. 29104 dell’11.5.2011 sulla individuazione del valore agricolo medio (V.A.M.) per il calcolo del canone e del capitale di affrancazione di canoni enfiteutici, censi e livelli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Rocchetta Sant'Antonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Dall’esposizione dei ricorrenti e dagli atti di causa si evince, in particolare, quanto segue.

Gli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), istituiti con la legge 3 giugno 1937, n. 847 (recante “ Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza ”), sono stati soppressi nella regione Puglia per effetto della legge regionale pugliese 15 marzo 1978, n. 17 (“ Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni ”), “ In attuazione dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ” (art. 1), con il trasferimento delle funzioni assistenziali, delle attribuzioni, dei rapporti patrimoniali e del personale ai rispettivi Comuni.

I beni immobili appartenenti al patrimonio dell’E.C.A. del comune di Rocchetta Sant’Antonio, poi trasferiti al comune di Rocchetta Sant’Antonio, sono gravati da livello o da enfiteusi.

Il comune di Rocchetta Sant’Antonio, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29 ottobre 2018, in applicazione dell’art. 58 (“ Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali ”) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008 (che dispone l’individuazione di un elenco di beni non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione) e dei documenti unici di programmazione per il triennio 2017-2019 e 2018-2020 (delibere consiliari nn. 35/2016, 8/2017, 23/2017 e 8/2018), ha approvato un elenco dei detti beni immobili c.d. ex E.C.A., ritenuti non più funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, nonché il Regolamento per la “ Gestione dei beni immobili comunali rivenienti dal patrimonio ex ECA ” (di seguito, anche solo Regolamento) disciplinante le modalità di valorizzazione e utilizzo, anche mediante affrancazione/trasferimento (con cui “ il soggetto assegnatario, ovvero i suoi danti ed aventi causa, assumono la piena proprietà dell’immobile attraverso il versamento del c.d. capitale di affrancazione/trasferimento del bene ” - cfr. art. 2, comma 1) o, nel caso in cui non sia richiesta l’affrancazione o per i terreni e le aree libere da possesso, per l’alienazione degli stessi con procedura a evidenza pubblica.

Il Regolamento approvato, agli artt. 2, 3 e 4, disciplina le modalità del procedimento di affrancazione e i criteri generali di determinazione del canone annuo per il godimento degli immobili e del capitale di affrancazione/trasferimento.

1.1 - I ricorrenti espongono, altresì (pagina 4 del ricorso), di essere “ tutti livellari ex ECA, da tempo immemorabile e, ora, del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, riportati nell’elenco approvato dal Comune con la delibera in discussione” e “ interessati ad affrancare i terreni al prezzo previsto per le affrancazioni e non a quello maggiore dell’alienazione di fondi liberi da livello, come determinato dal Regolamento approvato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio con la delibera n. 33/2018, e, comunque, a versare il giusto canone annuale ” (nell’epigrafe del ricorso, taluni specificano di essere enfiteuti in comune con altri soggetti ivi indicati).

1.2 - Impugnano, domandandone l’annullamento:

- la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 29 ottobre 2018 del comune di Rocchetta Sant’Antonio, recante l’approvazione del “ Regolamento per la gestione beni immobili comunali rinvenienti dal patrimonio ex ECA ”;

- il Regolamento approvato con la detta delibera;

- l’elenco dei beni immobili ex E.C.A. approvato con la succitata delibera, se lesivo dell’interesse dei ricorrenti;

- tutti gli atti connessi e/o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, qualora lesivi dell’interesse dei ricorrenti;

- e, per quanto possa occorrere, le delibere del Consiglio comunale del comune di Rocchetta Sant’Antonio n. 35 del 29 agosto 2016 di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019, n. 8 del 31 marzo 2017 di approvazione del bilancio di previsione per il 2017-2019 e della nota di aggiornamento n. 23 del 31 agosto 2017 di approvazione del D.U.P. per il triennio 2018-2020, n. 8 del 24 marzo 2018 di approvazione del bilancio di previsione per il 2018-2020 e della nota di aggiornamento, nella parte in cui si è condiviso l’orientamento espresso dall’Agenzia del territorio nella circolare prot. n. 29104 in data 11 maggio 2011 sull’individuazione del valore agricolo medio (V.A.M.) per il calcolo del canone e del capitale di affrancazione di canoni enfiteutici, censi e livelli.

A sostegno del gravame deducono le seguenti censure, così rubricate:

- Rilievi preliminari - I. Livello ed enfiteusi - II. Elementi essenziali del livello/enfiteusi;

1) Violazione art. 1 l. 22.7.1966 n. 607. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2) Violazione delle regole stabilite dall’art. 1 l. 22.7.1966 n. 607 e dall’art. 9 della l. 18.12.1970 n. 1138;

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