TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-05-02, n. 201103725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-05-02, n. 201103725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103725
Data del deposito : 2 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00087/2006 REG.RIC.

N. 03725/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2006, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dagli avv.ti N A e R M, con domicilio eletto presso R M in Roma, via Nizza, 92;

contro

Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e M R, con domicilio eletto presso M M in Tivoli, piazza del Governo, 1;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale in data 18.7.2005 del Settore VI Urbanistica del Comune di Tivoli, con la quale è stata respinta domanda di sanatoria edilizia avanzata dal ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. Giacomo Campobasso aveva presentato, con atto protocollato al Comune di Tivoli il 1.4.2004, domanda di sanatoria edilizia relativa a un edificio ad uso residenziale, realizzato in località Albuccione.

Con determinazione dirigenziale in data 18.7.2005 del Settore VI Urbanistica la domanda è stata respinta per il divieto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della L.R.

8.11.2004 n. 12.

Il sig. Campobasso ha impugnato la determinazione negativa con il presente ricorso.

Contesta la violazione dell’art. 8 della legge n. 241/1990, perché non gli è stato comunicato il nome del funzionario responsabile del procedimento. Deduce, inoltre, l’omissione di corretta attività istruttoria, giacché non è stata tenuta in conto la volontà delle amministrazioni interessate di recuperare le aree urbanizzate, tra le quali ricade anche l’immobile oggetto della domanda di condono, e di addivenire alle sanatorie previ risanamento e alienazione dei terreni. Peraltro la stessa Amministrazione comunale ha ingenerato l’aspettativa della sanabilità delle opere edilizie realizzate abusivamente sulle aree, procedendo in proprio alla bonifica del territorio e alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Infine parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento nei confronti di quanti, nelle medesime condizioni, hanno presentato domande di condono ancora inevase in attesa dell’iter avviato per l’alienazione delle aree urbanizzate e individuate nella deliberazione commissariale n. 24/1999.

Il Comune di Tivoli si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto non è stato notificato alla Regione, ente controinteressato nella sua qualità di proprietario dell’area in cui insiste l’immobile abusivo. Nel merito eccepisce l’infondatezza dell’impugnazione, assumendo la correttezza dell’operato amministrativo alla stregua dell’art. 3 della L.R. n. 12/2004.

La causa è passata in decisione all’udienza dell’8 febbraio 2011.

DIRITTO

È infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Tivoli con riferimento alla omessa notifica del ricorso alla Regione Lazio, Amministrazione proprietaria dell’area sulla quale sorge la costruzione oggetto della denegata sanatoria. Poiché la qualità della Regione di proprietaria del terreno non risulta dall’atto impugnato, non c’è onere di notifica ad essa dell’impugnativa, ai sensi dell’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 (ora art. 41 c.p.a.).

Peraltro, nella prospettazione data dal ricorrente la Regione, al pari delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, non avrebbe interesse contrario alla sanatoria, avendo svolto attività finalizzata al risanamento delle aree urbanizzate e alla loro alienazione.

In effetti, con atto del 14.2.2001, il Consiglio Regionale aveva impegnato la Giunta a promuovere un incontro tra le parti coinvolte per addivenire a un protocollo d’intesa per la risoluzione dei problemi connessi alla definizione delle procedure da seguire per la vendita delle aree, alla delega ai Comuni per l’alienazione delle stesse e alla individuazione delle procedure maggiormente adeguate per il risanamento e il recupero dei terreni. Con delibera G.R.

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