TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-01, n. 202302606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-01, n. 202302606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302606
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 02606/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01007/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R D L, rappresentata e difesa dagli avvocati F R e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

IRCCS Centro Neurolesi “B P”, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, debitamente specificati nella parte motiva della presente decisione;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la deliberazione dell’IRCSS Centro Neurolesi B P n. 307 in data 31 marzo 2022, con cui è stata rideterminata la dotazione organica e il piano delle assunzioni per il triennio 2021- 2023, rimuovendo la figura del terapista della riabilitazione psichiatrica, la cui assunzione era prevista nel precedente piano per l’anno in corso; b) ove occorra e anche ai fini dell’accesso, la deliberazione n. 394 in data 7 giugno 2021 con cui l’Istituto ha determinato la dotazione organica e il piano delle assunzioni per il triennio 2021-2023 prevedendo la figura del terapista della riabilitazione psichiatrica, poi eliminata con deliberazione n. 307 del 31 marzo 2022.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’Amministrazione intimata, con delibera n. 991 del 29 agosto 2013, ha indetto una procedura concorsuale per l’assunzione di un “tecnico-terapista della riabilitazione psichiatrica - specialista in scienze cognitive - ‘riabilitazione linguistico-cognitiva’” e la ricorrente, risultata vincitrice, è stata assunta con contratto di lavoro a progetto - dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2014 - prorogato sino all’1 novembre 2015; b) con delibera n. 769 del 6 novembre 2015 è stato indetto analogo concorso e l’interessata, risultata vincitrice, è stata assunta con un nuovo contratto - dal 21 dicembre 2015 al 20 dicembre 2016 - prorogato sino al 20 dicembre 2019; c) la ricorrente, in ragione del posto vacante previsto in pianta organica, ha più volte sollecitato l’Amministrazione ad attivare le procedure di stabilizzazione da concludersi entro il 31 dicembre 2022; d) il posto in questione era previsto nel piano triennale delle assunzioni (2021-2023) approvato con deliberazione n. 394 del 7 giugno 2021, che l’Assessorato Regionale della Salute ha dichiarato irricevibile con nota n. 56921 del 28 dicembre 2021, chiedendo all’Istituto di adeguarsi alle Linee Guida, istituendo le Unità Operative ivi previste e precisando che la proposta formulata non raggiungeva il tetto di spesa previsto per le assunzioni; e) l’Istituto ha modificato la pianta organica e il piano triennale senza l’obbligatoria informazione ai sindacati, eliminando la figura del tecnico della riabilitazione cognitiva tra le unità previste per la riabilitazione; f) a seguito di nota dell’interessata in data 9 marzo 2022, l’Amministrazione intimata, con nota n. 450504 del 6 aprile 2022, ha affermato che, a seguito della nuova proposta di dotazione organica e di piano triennale 2021-2023, approvato con delibera n. 307 del 31 marzo 2022 (in questa sede impugnata), non sussistevano i presupposti per procedere alla richiesta stabilizzazione; g) la ricorrente ha interloquito con nota del 6 aprile 2022 e l’Azienda, con nota n. 4703 del 13 aprile 2022, ha ribadito la legittimità del suo operato, precisando che la ricorrente era stata assunta con contratto stipulato in data 21 dicembre 2019 per un periodo di cinque anni e con scadenza, quindi, oltre il triennio 2021-2023; h) con nota del 23 aprile 2022 l’interessata ha contestato le affermazioni dell’Amministrazione; i) in particolare, occorre precisare che la ricorrente dispone dei requisiti di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e che la procedura di stabilizzazione può essere avviata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni della azienda (art. 6, secondo comma, della legge), ove deve essere indicata la figura professionale per la quale si chiede la stabilizzazione

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è stato violato l’art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto l’Azienda non ha inviato la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali; b) nell’atto impugnato l’Amministrazione ha affermato la necessità di assumere personale tecnico-riabilitativo, affermando, però, di voler assumere esclusivamente fisioterapisti e logopedisti per un totale complessivo di 87 unità; c) il provvedimento è irragionevole, in quanto: - la figura del tecnico della riabilitazione

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