TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-30, n. 202400779

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-30, n. 202400779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400779
Data del deposito : 30 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2024

N. 00779/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05656/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2022, proposto da
IN HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Palladino, Francesca Maria D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Striano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Sagliocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dell’ordinanza dirigenziale n. 26/22 di demolizione delle opere costruite senza titolo ovvero delle opere descritte nella DIA n. 732 del 27/09/2005 prot. 7956 (solo in relazione al locale tecnologico realizzato a confine con via Le Vecchie II Tr.) e nella SCIA prot. 12866 del 23/10/2019, in quanto la suddetta DIA e la suddetta SCIA sono destinate a rimanere improduttive di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico. In subordine, qualora necessario, e per le motivazioni sopra evidenziate ANNULLAVA rispettivamente: 1. parzialmente la DIA n. 732 del 27/09/2005 prot. 7956 solo per la parte inerente alla realizzazione del locale tecnologico a confine con via Le Vecchie II tr.; la SCIA prot. 12866 del 23/10/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Striano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale n. 26/2022 del 31.08.2022 recante l’ordine di demolizione di due locali tecnologici realizzati mediante DIA n. 732 del 27/09/2005 prot. 7956 e SCIA prot. 12866 del 23/10/2019, in quanto non produttive di effetti. Con il medesimo provvedimento, il Comune in subordine annullava le succitate DIA e SCIA.

Il Comune riteneva di dover intervenire perché vi era stata falsa rappresentazione dei fatti in relazione a talune circostanze e comunque perché si trattava di volumi nuovi, non interrati e quindi necessitanti il rispetto delle distanze, nello specifico violate.

Il ricorso è articolato in vari motivi di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

La ricorrente ha depositato una memoria e il Comune una replica in vista dell’odierna udienza, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: 1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, in quanto l’annullamento d’ufficio è intervenuto dopo oltre 17 anni dalla presentazione del primo titolo e la mancanza di una motivazione particolarmente convincente circa il pubblico interesse, concreto ed attuale, nonché circa il bilanciamento degli interessi, in considerazione del tempo trascorso.

Il motivo, stante la loro sostanziale identità, va esaminato insieme al quarto, con cui parte ricorrente lamenta VIOLAZIONE DI LEGGE - ASSOLUTA INESISTENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA DELL’INTERESSE PUBBLICO – INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DIFETTO DI VALUTAZIONE SULL’ATTUALITA’ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da difetto di motivazione circa la mancata considerazione dell’interesse pubblico alla demolizione e la conseguente violazione del principio di proporzionalità e difetto di valutazione sull’attualità.

Dette censure vanno inoltre esaminate insieme al secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce: ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE SULLA PRESUNTA DICHIARAZIONE MENDACE: EFFETTI E CONSEGUENZE.

Riferisce la ricorrente che l’ordinanza impugnata riterrebbe integrata la falsa rappresentazione della realtà, nella parte in cui il progettista e direttore dei lavori, avrebbe:

- utilizzato lo strumento della D.I.A. come titolo edilizio dichiarato idoneo per attestare la legittimità dei lavori a farsi di manutenzione straordinaria e la sua conformità alle previsioni normative del regolamento edilizio vigente, mentre in realità si trattava di lavori con cui si realizzavano nuovi volumi ovvero il volume tecnologico;

- dichiarata la conformità delle opere realizzate nell’anno 2005, agli strumenti urbanistici vigenti pro tempore, mentre all’esito di sopralluoghi è stato verificato come il locale tecnico, oltre a non essere interrato emergendo 2,5 mt fuori terra, non rispetta la normativa sulle distanze imposta per le zone E1 dalla NTA del P.R.G. siccome situato sul confine con strada pubblica e con la particella confinante (971), diversamente da quanto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi